Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Perché risulti proponibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi, ma è necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale, destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato, non revocabili. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avverso i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in sede di reclamo, che costituiscono esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale: così per i provvedimenti che concedono o negano o revocano l'autorizzazione all'affitto dell'azienda; per il provvedimento che nella procedura di concordato preventivo autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà; il provvedimento di autorizzazione del curatore al riscatto di polizze assicurative sulla vita già stipulate dal fallito”.
(massima redazionale)
Norma

Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura



I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
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Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura

Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura

 

I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice

 

II) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento del credito

 

III) Sugli atti posti in essere su autorizzazione del giudice delegato

 

IV) Sull’autorizzazione del conferimento di incarico al professionista

 

V) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna

 

VII) Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori

 

VIII) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

IX) Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni

 

X) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XI) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione

 

XII) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.

 

XIV) Sulla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris posteriormente al pignoramento trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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