Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 4858
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“Si ritiene legittima la modificazione dell'a.t.i., a seguito della presentazione da parte dell'originaria mandataria dell'istanza di concordato preventivo “in bianco” ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. perché, in deroga alla regola generale dell'immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in tale scenario è concessa, ai sensi dell’art. 48, co. 9 D. Lgs. 50/2016, al raggruppamento aggiudicatario la possibilità di modificare la propria composizione - con sostituzione dell'impresa mandataria - in conseguenza di un evento che privi l’originaria impresa mandataria della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione".
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I.
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
II.
Nei casi previsti dal presente articolo:
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
III.
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. (2)
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. (2)
IV.
Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (3)
Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (3)
V.
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.(4)
b) (4)
VI.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
VII.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato (5).
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato (5).
(1) Comma aggiunto dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma così modificato dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 1 del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 19 aprile 2019.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 2 del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 19 aprile 2019. Detto art.2 ha inoltre sostituito l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice Appalti) disciplinandone il regime temporale:
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto le- gislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’art. 110 è sostituito dal seguente:
Art. 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.
(4) Lettera b b) abrogata dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 2-bis del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2019.
La disposizione abrogata recitava: "b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. "
(5) L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore L'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Prassi
- Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it)
Risposta n. 462 del 2019
Articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html - Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387 Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016 Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
- Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Circolare, 08 agosto 2016 n. 27
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 26 luglio 2016, n. 24 Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali
- Circolare Ministero del Lavoro, 22 gennaio 2016, n. 1
Chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali - Interpello Ministero del lavoro, 15 dicembre 2015, n. 28
Procedure di mobilità e relativo esonero del contributo di ingresso per le procedure concorsuali - Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223
Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti. - Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4 Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Messaggio INPS, 24 aprile 2015, n. 2835 Imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e documento unico di regolarità contributiva (durc). precisazioni
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5 Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925 Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)
- Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21 dicembre 2012, n. 41 Direzione generale per l’attività ispettiva – articolo 9 D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex articolo 186-bis L.F.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 dicembre 2012, n. 70750 Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223
- Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 dicembre 2004, n. 35302 Crisi aziendale, programmi di risanamento ed intervento sui lavoratori
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002 Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
Tutta la Giurisprudenza
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I) Sul concordato in continuità e le gare pubbliche
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785
- Corte giustizia UE sez. X, 28 marzo 2019, n.101
- Consiglio di Stato, sez. IV, 05 marzo 2015, n. 1091
- Consiglio di Stato sez. IV, 03 luglio 2014, n. 3344
- Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n.6272
II) Sull’abuso di diritto in materia fiscale durante una procedura concorsuale
III) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
IV) Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”
V) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale
VI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
VII) Sul concordato in continuità e gli aiuti di stato
VIII) Sulla continuità indiretta
IX) Sulla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici in forma di RTI anche per le imprese che rivestano la qualità di mandataria
X) Sui limiti di sindacato del Giudice in caso di ritenuto esercizio manifestamente dannoso dell’attività d’impresa
XII) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa
XIV) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie