Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 01 giugno 2016, n. 11403
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“Il momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto non va individuato nel termine ultimo di cui all’art. 178, co. 4, L.F. bensì nell’adunanza ex artt. 174 e 175 L.F. in cui il GD risolve ex art. 176 L.F. le eventuali contestazioni sorte sul punto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 13282/2000
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 174 L.F. Adunanza dei creditori
I.
L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
II.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
III.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
IV.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato
Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato
I) Sui soggetti e luoghi cui far pervenire le dichiarazioni di voto nei venti giorni successivi l’adunanza
II) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
III) Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto
IV) Sul diritto di voto ante relazione del Commissario
V) Sulla manifestazione di voto del creditore per mezzo di un rappresentante
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie