Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto non va individuato nel termine ultimo di cui all’art. 178, co. 4, L.F. bensì  nell’adunanza ex artt. 174 e 175 L.F. in cui il GD risolve ex art. 176 L.F. le eventuali contestazioni sorte sul punto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 13282/2000
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati



I.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

II.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Prassi
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Tutta la Giurisprudenza

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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