Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato

I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
II.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
IV.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).

(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.

norma precedente: l.134/2012

Art. 178. Adesioni alla proposta di concordato. – I. Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti (1).

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.

IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale (3).

—————

(1) Periodo aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).

(2) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «senza bisogno di avviso» con le parole «dandone comunicazione». La modifica si applica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).

(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007

Art. 178. Adesioni alla proposta di concordato. – I. Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti.

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

IV. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti (1).

—————

(1) Comma sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 178. Adesioni alla proposta di concordato. – I. Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti.

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

IV. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell’adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image