Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“La finalità  dell'art. 2467 c.c. è quella di disciplinare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", fenomeni determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, come accade anche nelle imprese di marginali dimensioni, con compagini sociali familiari o comunque ristrette, le quali possono essere comunque esercitate nella forma della società per azioni. Il "tipo" di società non può, pertanto, essere di per sé ostativo all'applicazione dell'art. 2467 c.c., dovendosi  verificare in concreto se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali tale da giustificarne l'applicazione”.
 
(massima redazionale)
Norma

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati



I.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

II.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Prassi
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Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Legge Fallimentare Completa
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Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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