Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il sistema concordatario preventivo non esige un accertamento pieno del credito in sede organizzativa di delibazione sul voto ex art. 176 L.F., e pertanto non tollera un'interferenza cognitiva cui assicurare portata organizzativamente pregiudiziale, tale cioè da far attendere le operazioni concordatarie. Conseguentemente il procedimento concordatario non va sospeso ex art. 295 c.p.c.  in attesa del giudizio ordinario sull’accertamento pieno del credito.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati



I.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

II.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image