Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972 (Rel. Didone e Terrusi)
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“I provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di discussione del concordato preventivo riguardo alla sussistenza e al rango dei vari crediti hanno il solo effetto di accertare se ed in quali limiti sussista il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso ed ai sensi dell’art. 176 L.F. non pregiudicano le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti medesimi.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 4583/1976.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati
I.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
II.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati
I) Sul trattamento ai fini del voto dei crediti oggetto di contestazione giudiziale
II) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
III) Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto
IV) Sulla natura dei provvedimenti relativi al voto
V) Sull’obbligo di ammissione provvisoria in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie