Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972 (Rel. Didone e Terrusi)

“I provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di discussione del concordato preventivo riguardo alla sussistenza e al rango dei vari crediti hanno il solo effetto di accertare se ed in quali limiti sussista il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso ed ai sensi dell’art. 176 L.F. non pregiudicano le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti medesimi.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 4583/1976.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati



I.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

II.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Prassi
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Tutta la Giurisprudenza

Art. 176 L.F. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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