Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 162, comma 2, L.F., in caso di mancata ammissione alla procedura, e dall’art. 179, comma 1, L.F., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - non è reclamabile, ma può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza.
Alla medesima conclusione occorre pervenire, stante l’identità di ratio, per l’ipotesi di dichiarata inammissibilità del cosiddetto concordato con riserva.
[Nota redazionale : l’ordinanza pare porsi  in contrasto con Cass. SU 27073/2016]
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 9998/2014
(Jacopo Rapisarda-  IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato



I.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
II.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto (1).
 

 

(1) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

 

I) Sulla consecuzione di procedure

 

II) Sul diniego del voto favorevole

 

III) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento

 

IV) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

V) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria

 

VI) Sull’accertamento delle maggioranze

 

VII) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento

 

IX) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento


 
 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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