Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
NORMA PRECEDENTE: D.L. N.179/2012
Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni. – I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma (1).
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(1) Comma aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007
Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni. – I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (1).
II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili (2).
III. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale (2).
IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori (2).
V. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili (2).
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(1) Comma modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma aggiunto dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni. – I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
I) Sulla figura e sulla nomina del liquidatore
- Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
- Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14052
- Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5101
- Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237
- Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15699
- Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
- Cassazione civile, sez. del lavoro, 10 febbraio 2009, n. 3270
II) Sul contenuto della proposta di concordato con cessione dei beni
III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa
VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore
VIII) Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
IX) Sul concordato con cessione dei beni
XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato
XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo
XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa
XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)
XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 14-2020/E
(approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 17 Febbraio 2020)
La cessione di beni nel concordato
(tratto da www.notariato.it/it ) - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 227
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018Documento di ricerca 1.8.18 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(link da agenziaentrate.gov.it) - Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I
(approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Pronto Ordini CNDCEC 17 luglio 2015, n. 157
Attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’Albo. - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14