Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. trib. - 16/5/2012 n. 7667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. D'ALONZO Michele - Presidente
- Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
- Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere
- Dott. GRECO Antonio - Consigliere
- Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Giurisprudenza
Affichages : 323
Cassazione civile, sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7667
Giurisprudenza
Affichages : 323
Giurisprudenza
Affichages : 323
Sull’intangibilità del debito IVA
Cassazione civile, sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7667
“In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l’istituto di cui all’articolo 182 ter L.F., anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l’articolo 32 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell’articolo-182 ter L.F., prevedendo espressamente che la proposta, quanto all’IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l’intangibilità del predetto debito d’imposta, in quanto le entrate derivanti dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo – secondo la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, la decisione n. 2007/436/CE adottata dal Consiglio in data giugno 2007, e la sentenza della Corte di Giustizia 29 marzo 2012, in causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl – costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell’articolo 182-ter nella versione introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.” (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. trib. - 16/5/2012 n. 7667
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. D'ALONZO Michele - Presidente
- Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
- Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere
- Dott. GRECO Antonio - Consigliere
- Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente -
VI.VI VERDE s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67, presso l'avv. Rita Gradara, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sarzi Sartori giusta delega in atti; - controricorrente - e nei confronti di: MASSA DEI CREDITORI; - intimata - avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia emesso nel procedimento n. 142/09 V.G., depositato il 14 ottobre 2009. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2012 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio; udito l'Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per la ricorrente e l'avv. Stefano Sarzi Sartori per la controricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia indicato in epigrafe, con il quale è stato respinto il reclamo dell'Ufficio contro il decreto con cui il Tribunale di Mantova, rigettando l'opposizione dell'Ufficio stesso - che aveva contestato che potesse costituire oggetto di transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182 ter legge fallimentare, il proprio credito IVA -, aveva omologato il concordato preventivo della VI.VI Verde s.r.l. in liquidazione. La Corte d'appello, in particolare, ha ritenuto, per quanto qui rileva, che non può essere utilmente invocata dall'Ufficio la clausola che esclude dall'ambito di applicazione della riduzione i "tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea", poichè l'IVA costituisce una mera base matematica per il contributo all'Unione dei singoli Stati membri.
2.
La VI.VI Verde s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre non si è costituita la massa dei creditori.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Con l'unico motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell'art. 182 ter della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e recante la disciplina dell'istituto della "transazione fiscale" nell'ambito della procedura di concordato preventivo. La ricorrente censura il decreto impugnato per avere la Corte d'appello, nel rigettare il reclamo, confermato l'omologazione del concordato contenente la falcidia del credito IVA, laddove, a suo avviso, deve escludersi che la transazione fiscale, anche nel testo originario del citato art. 182 ter (anteriore, cioè, alle modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008), "possa consentire al debitore erariale di accedere al pagamento parziale dell'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea".
2.
La società contribuente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, poichè, avendo l'Agenzia esclusivamente contestato la legittimità della domanda di transazione fiscale, il mancato perfezionamento di questa, non incidendo sulla procedura di concordato (che è stato omologato, senza transazione fiscale, con il voto contrario dell'Amministrazione), renderebbe privo di effetto concreto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione. L'eccezione deve essere disattesa, in quanto è evidente che la ricorrente si duole del fatto che il pagamento parziale dell'IVA, a suo avviso illegittimamente proposto nella domanda di transazione, sia stato comunque poi ritenuto ammissibile in sede di omologazione della proposta di concordato, riflettendosi pertanto sulla legittimità di quest'ultima.
3.
Il ricorso è fondato. L'art. 182 ter, comma 1, legge fall., nel testo originario, vigente nella fattispecie ratione temporis, stabiliva - per quanto qui rileva - che "con il piano di cui all'art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea". Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 5, lett. a), (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), ha sostituito tale testo con il seguente: "con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento". Il giudice a quo, premessa l'inapplicabilità della nuova "previsione restrittiva", ha escluso che l'imposta sul valore aggiunto rientri nella categoria dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, poichè essa "non costituisce che una mera base matematica per il contributo all'Unione dei singoli Stati membri". La tesi non può essere condivisa. Questa Corte ha in proposito recentemente affermato il principio che la citata novella del 2008 si pone su di un piano di continuità con l'originario dettato legislativo, chiarendone e confermandone l'interpretazione: già quello, infatti, si riferiva anche all'IVA, dovendosi intendere il richiamo al tributo come "risorsa" riferito non al gettito effettivo (venendo in realtà il contributo per IVA calcolato prescindendo da questo), bensì alla specie di tributo individuata quale parametro per il trasferimento di risorse all'Unione e la cui gestione, sia normativa che esecutiva, è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli (Cass. n. 22931 del 2011). 11 Collegio condivide tale principio, anche alla luce della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 (2007/436/CE, Euratom), relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità europee, la quale ha stabilito (ribadendo quanto già disposto dalla precedente Decisione del 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom) che "costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea" le entrate derivanti, fra l'altro, "dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie" (art. 2, comma 1, lett. b). Il concetto è confermato dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (v. ottavo considerando), ed è stato da ultimo ribadito dalla recentissima sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl. Ne consegue, in definitiva, che la falcidia dell'IVA non è ammissibile neanche per i concordati preventivi soggetti alla disciplina dell'art. 182 ter legge fall, nel testo anteriore alla modifica operata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, convertito nella L. n. 2 del 2009 (Cass. n. 22931 del 2011, cit.).
4.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile la domanda di concordato. 5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012
Norma
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
II.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
III.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
IV.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
V.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
________________
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 1 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta dopo “natura chirografaria”, delle seguenti parole: "anche a seguito di degradazione per incapienza".
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(3) Il secondo periodo del comma V, art. 182 ter, R.D. n. 267/1942, è stato sostituito dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 2 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, con le seguenti parole : “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 3 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi
- Circolare Agenzia delle Entrate, 29 Dicembre 2020, n. 34/E
Gestione delle proposte di transizione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
(tratto da www.agenziaentrate.gov.it ) - Circolare Agenzia delle Entrate, n. 16 del 23.7.18
Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Messaggio INPS, 19 febbraio 2016, n. 754Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex 182 ter della legge fallimentare – modifiche alla circolare n. 38/2010.
- Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
-
Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 16 aprile 2010, n. 20/E
Prevenzione e contrasto dell’evasione - Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi - Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8
Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E
Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2009, n. 3/E
Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscal - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E
Concordato preventivo e transazione fiscale
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
II) Sull’intangibilità del debito IVA e dei suoi accessori
- Corte giustizia UE sez. I, 15 ottobre 2020, n.335
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8804
- Corte Giustizia UE, sez. II, 07 aprile 2016, C. 546/14
- Cassazione civile, sez. VI, 09 febbraio 2016, n. 2560
- Conclusioni Avvocato Generale E. Sharpston, 14 gennaio 2016, C. 546/14
- Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, n. 14447
- Corte Costituzionale, 25 luglio 2014, n. 225
- Cassazione civile, sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7667
IV) Sulle conseguenze penali del mancato pagamento dell’IVA in sede concorsuale
V) Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale
VI) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’AdR
VII) Sulla falcidiabilità del credito IVA
- Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 4931 (Rel. Vella) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 4931 (Rel. Vella) (a)
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12962 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906 (Rel. Fichera) (c)
- Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906 (Rel. Fichera) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 1447 (Rel. Ceniccola)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10822 (Rel. Mercolino)
- Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 1337 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. un., 13 gennaio 2017, n. 760 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26988
- Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2016, n. 18561 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. VI, ord., 01 luglio 2015, n. 13542
- Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932
VIII) Sulla giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti la mancata accettazione della transazione fiscale
IX) Sulla derogabilità delle disposizioni regolamentari in materia previdenziale di cui al D.M. 04/08/2009
X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
XI) Sull’ammissibilità dell'utilizzo dei criteri interpretativi ricavabili dalle omologhe norme del CCII in materia di transazione fiscale
XII) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie