Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato
Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 1346

“Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 c.p.c., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’articolo 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l’accertamento dell’insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto”. (in
www.dejure.it)

Cassazione civile sez. I - 21/1/2013 n. 1346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16658/2006 proposto da: M.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso l'avvocato SPINGARDI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTORI VITTORIO, giusta procura a margine del ricorso; - controricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IMPRESA M.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 265/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con sentenza in data 13 maggio 2005, la Corte d'appello di Ancona confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli in data 21 dicembre 2000 aveva revocato la sentenza di risoluzione del concordato preventivo e dichiarato il fallimento dell'ingegner M.A.. La corte pose le spese del giudizio d'appello a carico della curatela fallimentare, e liquidò gli onorari Euro 3.600,00.
2.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.A., con un atto affidato a un unico motivo, notificato il giorno 13 maggio 2006. Il fallimento non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3.
Con il ricorso si denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994 e dei successivi decreti in tema di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali. Il ricorrente assume che il valore della causa, che è di revoca della risoluzione del concordato preventivo, è di Euro 2.000.000,00, come risulterebbe dallo stato attivo e passivo; e chiede il riconoscimento degli onorari per studio della controversia, consultazioni con il cliente, comparsa conclusionale, e replica, per un totale di Euro 16.500,00.
4.
Il motivo è infondato. Esso si fonda su un errato criterio di calcolo del valore della causa, di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo e alla conseguente dichiarazione del fallimento del debitore. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa corte, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Sez. un. 24 luglio 2007 n. 16300). L'insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto. 5. In conclusione il ricorso è rigettato. In mancanza di difese del fallimento non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013
Norma

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato


I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Tutta la Giurisprudenza

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato

 

I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato

 

II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato

 

IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.

 

X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.

 

XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato

 

XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto

 

XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato

 

XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.

 

XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione

 

XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni

 

XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image