Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c. c.”
 
(www.iusexplorer.it)
Norma

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato


I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Tutta la Giurisprudenza

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato

 

I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato

 

II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato

 

IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.

 

X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.

 

XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato

 

XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto

 

XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato

 

XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.

 

XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione

 

XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni

 

XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image