Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 136. Esecuzione del concordato. – I. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.
II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
Giurisprudenza
I) Sul compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato
II) Sull’intervento dell’assuntore del concordato nel giudizio di Cassazione proposto dal curatore fallimentare
III) Sull’impugnabilità dei decreti emessi in fase esecutiva
IV) Sui poteri del giudice in tema di cancellazione dei vincoli afflittivi durante la fase di esecuzione del concordato
V) Sui poteri del giudice delegato e del tribunale in sede di verifica dell’esecuzione del concordato
VI) Sull’impugnabilità dei decreti del tribunale fallimentare
VIII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
IX) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato
X) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
XI) Sul ruolo del curatore a concordato omologato
XII) Sui poteri officiosi del giudice
XIII) Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti ex art. 136 comma 3 L.F.
XIV) Sull’interruzione del processo dopo la chiusura del fallimento
XV) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
XVI) Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento
XVII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi
XVIII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo
XIX) Sulla tassazione del decreto di omologazione
XX) Sulla natura del concordato fallimentare
Prassi
- Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 2272
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
. In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
- Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie