Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. VI - 2/7/2013 n. 16491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
contro
P.Q.M.
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
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Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2013, n. 16491
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Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2013, n. 16491
“Il provvedimento con il quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo autorizza la stipula di uno dei negozi indicati dall’articolo 167, comma 2, della L.F. non ha natura decisoria, in quanto fermo restando che nella procedura in questione l’imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, ma incontra soltanto un limite all’esercizio di tale potere, rimovibile mediante l’autorizzazione del giudice delegato, quel provvedimento si inquadra esclusivamente nell’ambito dei poteri del giudice delegato, strumentali all’espletamento delle sue funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura ed è intrinsecamente ed essenzialmente carente di contenuto e portata decisoria sui diritti soggettivi degli eventuali interessati. Pertanto, anche il provvedimento con il quale il Tribunale pronunci sul reclamo proposto contro i provvedimenti del giudice delegato ai sensi dell’articolo 164 L.F. è privo di contenuto decisorio ed ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non ricorribile per Cassazione ex articolo 111 Cost.”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. VI - 2/7/2013 n. 16491
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29402-2011 proposto da:
SOCIETA' GRAFICHE GELMINI SRL (OMISSIS) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente -
CASTELDELCI NATURA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92 - Scala D/3, presso lo studio dell'avvocato AGAMENNONE ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESI ROBERTA, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2641 del 2011 del TRIBUNALE di PESARO del 18.10.2011, depositato il 07/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE; udito per la controricorrente l'Avvocato Alessandro Agamennone che si riporta agli scritti. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- La s.r.l. Grafiche Gelmini ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto in data 7.11.2011 con il quale il Tribunale di Pesaro, provvedendo su reclamo ai sensi dell'art. 164 L. Fall., ha revocato il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione della predetta società ad iscrivere nuova ipoteca su beni della s.r.l. Casteldelci Natura, in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo. Resiste con controricorso la società debitrice intimata. 1.1- E' stata depositata la relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Il relatore ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La relazione - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.
- Il ricorso - con il quale la società ricorrente denuncia 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e art. 168 L. Fall.; 2) vizio di motivazione; e 3) violazione dell'art. 168 L. Fall. - è inammissibile perchè proposto contro provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. E' applicabile, invero, alla concreta fattispecie la giurisprudenza della S. Corte secondo la quale "il provvedimento del tribunale che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo, antecedente all'omologazione, autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo - il quale in questa fase conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa - che non decide su diritti soggettivi e non pregiudica il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15074 del 07/07/2011). Già in precedenza, peraltro, la S.C. aveva ritenuto che "il provvedimento con il quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo autorizzi la stipula di uno dei negozi indicati dall'art. 167, comma 2, della L. Fall. non ha natura decisoria, in quanto fermo restando che nella procedura in questione l'imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, ma incontra soltanto un limite all'esercizio di tale potere, rimovibile mediante l'autorizzazione del giudice delegato, quel provvedimento si inquadra esclusivamente nell'ambito dei poteri del giudice delegato, strumentali all'espletamento delle sue funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura ed è intrinsecamente ed essenzialmente carente di contenuto e portata decisoria sui diritti soggettivi degli eventuali interessati. Pertanto, anche il provvedimento con il quale il Tribunale pronunci sul reclamo proposto contro i provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 164 L. Fall. è privo di contenuto decisorio ed ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. (Sez. 1, Sentenza n. 4260 del 13/04/1995). 3.- Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico della parte ricorrente.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013
Norma
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento del credito
III) Sugli atti posti in essere su autorizzazione del giudice delegato
IV) Sull’autorizzazione del conferimento di incarico al professionista
V) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna
VI) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
VII) Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori
VIII) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
IX) Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
X) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XI) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XII) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XIII) Sull'abuso dello strumento concordatario
XIV) Sulla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris posteriormente al pignoramento trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie