Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
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Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
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“La nozione di atti legalmente compiuti, di cui all'art. 161, settimo comma, legge fall., è legata innanzi tutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo l'art. 167 legge fall.; sicché resta incentrata sul requisito della idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti.”
(Principio di diritto enunciato)
Norme
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I.La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime. Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Bozza dei “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”Emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in pubblica consultazione fino al 21.4.2015
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori - Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi
Tutta la Giurisprudenza
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I) Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
- Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10889 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 (Rel. Acierno)
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- Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079 (Rel. Di Virgilio)
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- Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
- Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706
II) Sulla proposizione della domanda di concordato
III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo
V) Sul conflitto di competenza
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2017, n. 10826 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2130
VIII) Sull’abuso dello strumento concordatario
- Corte di Cassazione, sez. VI, 21 Agosto 2020, n. 17532 (Rel. Campese)(c)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)(b)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9936
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935
IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
X) Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero
XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale
XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”
XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.
XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.
XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.
XVII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva
XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore
XX) Sul concetto di dati aziendali
XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato
XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XXIV) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.
XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XXVII) Sulla prededucibilità degli atti legalmente compiuti
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
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XXVIII) Sugli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione
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XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato
XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo
XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F
XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F
XXXVII) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie