Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 26/7/2013 n. 18133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
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Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2013, n. 18133
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Sui documenti da allegare
Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2013, n. 18133
“Ai sensi dell’articolo 161 L.F., per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non è indispensabile che sia consegnato il registro dei beni ammortizzabili, potendo il valore contabile dei beni ammortizzabili desumersi dalle annotazioni contenute nei libri obbligatori ex articolo 2214 c.c., e quello di realizzo da ogni altra documentazione messa a disposizione dell’attestatore dall’imprenditore”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. I - 26/7/2013 n. 18133
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 28867/2011 proposto da:
FALLIMENTO DELLA S.I.E.T. - SERVIZI INDUSTRIALI ECOLOGICI TECNICI - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
S.I.E.T. - SERVIZI INDUSTRIALI ECOLOGICI TECNICI - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA; - intimate - Nonchè da: S.I.E.T. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - SERVIZI INDUSTRIALI ECOLOGICI TECNICI (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso l'avvocato BUSSOLETTI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCHINA GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato; - controricorrente e ricorrente incidentale -
FALLIMENTO DELLA S.I.E.T. - SERVIZI INDUSTRIALI ECOLOGICI TECNICI - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale; - controricorrente al ricorso incidentale - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1309/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA; udito, per il ricorrente, l'Avvocato E. GABRIELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato P. ABBADESSA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per, riuniti i ricorsi, il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Siet s.p.a. in persona del suo liquidatore in carica depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo al Tribunale di Catania che con decreto 16 luglio 2010 dichiarava aperta la procedura. In data 8 febbraio 2011 il Commissario giudiziale depositava relazione L. Fall., ex art. 172, nella quale dava atto dell'incompletezza del libro dei beni ammortizzabili che registrava movimenti intervenuti solo negli anni 2007 e 2008. Disposta la convocazione in camera di consiglio a mente della L. Fall., art. 173, veniva sentito il professionista attestatore che dichiarava che i beni ammortizzabili erano di valore irrisorio e comunque il loro recupero comportava spesa superiore al valore di realizzo, e dava atto che nella sua relazione il liquidatore della società aveva allegato le singole fatture d'acquisto dei beni in questione, le denunce di furto e danneggiamento e i partitari contabili e prospetti di riepilogo. Su richiesta del PM. in sede il Tribunale fallimentare, con sentenza 14 aprile 2011, revocava il provvedimento d'ammissione alla procedura e dichiarava il fallimento della società a mente della L. Fall., art. 173, comma 3, commi 1 e 3 sulla base di tre rilievi: 1.- l'omessa allegazione del registro dei beni in oggetto determinava incompletezza delle scritture contabili; 2.- la relazione del professionista non era idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali esposti avendo egli acriticamente recepito l'azzeramento del valore contabile dei beni sulla base della sola considerazione che essi erano ammortizzati e di scarso valore e la spesa per il loro recupero avrebbe superato l'ipotetico realizzo; 3.-la riscontrata carenza rappresentava potenziale artificio idoneo a diminuire il patrimonio sociale. La Siet proponeva reclamo alla Corte d'appello di Catania che, con sentenza n. 1309 depositata il 22 ottobre 2011, ne ha disposto l'accoglimento. Avverso quest'ultima decisione propone ricorso per cassazione il fallimento della società Siet in persona del curatore in base a due mezzi. Resiste la società Siet con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato cui resiste la curatela fallimentare con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162170, 171, 172 e 173, e correlato vizio d'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo controverso. L'errore ascritto al giudice del reclamo risiederebbe:
1.- 1.- nell'asserita inutilità del corredo alla domanda d'ammissione al concordato preventivo del libro dei beni ammortizzabili e nella prevalenza attribuita alla relazione del professionista attestatore, che rappresenta mera espressione della parte nei cui confronti assume responsabilità da affidamento derivante da contatto sociale, rispetto a quella del commissario che, di contro, opera in veste di pubblico ufficiale, a presidio della veridicità della documentazione prodotta;
1.-2.- nell'aver ritenuto la verificata pacifica omissione incidente sulla convenienza della proposta concordataria, avendo confuso e quindi sovrapposto il giudizio sul detto requisito e sulla fattibilità del piano al giudizio che attiene al controllo di legalità, non considerando che l'occultamento del registro in oggetto concreta violazione del diritto d'informazione dei creditori, avente attitudine a falsarne il giudizio;
1.-3.- nell'aver fatto malgoverno del quadro normativo citato laddove, illustrando il suo percorso critico con motivazione illogica, la Corte territoriale ha ritenuto l'obbligatorietà del libro prescritta da normativa fiscale e non civilistica, asserendone peraltro la funzione informativa comunque ricavabile aliunde, ed escludendone per l'effetto l'essenzialità senza considerare che l'occultamento di parte dell'attivo rappresenta vizio genetico della proposta concordataria, sostanziandosi nel difetto di veridicità dei dati contabili, insuscettibile di sanatoria pur in presenza del consenso dei creditori. In conclusione, la Corte distrettuale non avrebbe esercitato il prescritto controllo sulla fattibilità giuridica della proposta, che deve essere doverosamente apprezzata sotto il profilo della legalità formale, nè sull'idoneità della documentazione ad essa allegata, confondendo suddetta nozione con quella della convenienza del concordato rispetto al fallimento.
2.
- Col secondo mezzo il ricorrente propone medesima denuncia. L'"error juris" denunciato investirebbe la statuita irrilevanza della riscontrata omissione, aggravata dall'omessa attestazione da parte del professionista circa la veridicità dell'effettuato azzeramento del valore economico di realizzo dei beni pur a fronte di un rilevante valore contabile, che il giudice del reclamo assume non ostativa al controllo da parte del commissario circa la reale consistenza della posta attiva. La Corte del merito, con motivazione illogica e contraddittoria, pur ascrivendo l'omesso riscontro delle poste attive di cui al libro anzidetto al profilo, irrilevante, della convenienza della proposta concordataria, ha ritenuto completa l'informazione fornita al ceto creditorio avendo escluso che l'occultamento del libro in discorso e l'atteggiamento della società costituiscano atto in frode, non essendosi concretati in un'attività decettiva, che è peraltro sanzionabile non già se potenziale ma solo se accertata. In conclusione, l'omessa produzione del libro dei beni ammortizzabili avrebbe dovuto essere apprezzata nella prospettiva sanzionatoria prevista dalla L. Fall., art. 173, quale atto in frode (Cass. n. 13817 e 131818 del 23 giugno 2011), ignorato sulla base della relazione del professionista, e solo in seguito scoperto e segnalato dal commissario. La società Siet controricorrente replica al primo motivo deducendone l'infondatezza per aver la Corte correttamente escluso che la verificata omissione avesse avuto incidenza sul giudizio d'ammissibilità della proposta concordataria, ascrivendone la rilevanza al profilo della convenienza della proposta. Esclusa l'omessa valutazione dei fatti, il tessuto motivazionale che sorregge la statuizione in parte qua sarebbe immune dai vizi dedotti. Il giudice di merito, avendo fatto buon governo del nuovo assetto normativo che regola in concordato preventivo, che nella L. Fall., art. 161, non prevede tra i requisiti d'ammissibilità della proposta la regolare tenuta delle scritture contabili, tra le quali neppure peraltro rientra il libro dei beni ammortizzabili, ha rilevato che la ravvisata lacuna era stata colmata mediante produzione di fatture d'acquisto e vendite effettuate dal liquidatore, ed ha ritenuto irrilevante il valore economico di presunto realizzo, pari a zero, incidente sulla fattibilità, rispetto al valore contabile d'iscrizione in bilancio, che correttamente venne indicato dall'attestatore e non venne contestato. Di qui l'infondatezza della denuncia d'inidoneità della relazione del professionista di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, ad attestare la veridicità dei dati aziendali per essersi egli limitato a recepire l'azzeramento del valore contabile in questione, e la correttezza, sulla base del cennato distinguo, dell'incidenza attribuita al solo primo valore, l'unico rilevante ai fini in esame. In ordine al secondo motivo il resistente rileva che, dal momento che il valore contabile dei beni venne esposto nella situazione contabile aggiornata depositata dal professionista ai sensi dell'art. 161 e nel momento della determinazione del valore realizzabile si è proceduto all'azzeramento della posta, non vi fu occultamento ma piena disclosure dell'attivo realizzabile nei limiti in cui era possibile. Del resto il commissario segnalò come ipotesi astratta e non accertata in concreto il compimento dell'attività di dismissione dei beni, nè verificò atti di depauperamento ovvero di occultamento di attivo. Affermata in linea preliminare l'ammissibilità del ricorso, contestata infondatamente dal resistente, stante la corretta esposizione dei vizi denunciati, devesi rilevare che i motivi, congiuntamente esaminabili per l'intima connessione logica delle questioni agitate, sono destituiti di fondamento. Sostiene nella decisione impugnata la Corte territoriale che: 1.- l'omesso deposito da parte della società del libro del beni ammortizzabili, di cui non vi è menzione neppure nella relazione del professionista attestatore che per l'effetto non ne tenne conto, non concreta omissione sanzionata dall'inammissibilità della proposta, come invece ritenuto dal Tribunale fallimentare, siccome alla luce del disposto della novellata L. Fall., art. 161, comma 2, la regolare tenuta della contabilità non rappresenta requisito indefettibile per l'ammissione alla procedura e dunque neppure può costituire ragione di revoca. L'omessa acquisizione ovvero l'irregolare tenuta del libro in discorso, che è previsto peraltro dalla normativa fiscale e non da quella civilistica, non preclude la determinazione dell'esistenza, vetustà e valutazione economica dei beni, che è altrimenti verificabile, e non assume rilevanza decisiva nella procedura concordataria, nè concreta fatto probatorio della non veridicità delle scritture contabili. La carenza nella relazione del professionista attestatore riscontrata dal primo giudice in parte qua, incide sulla congruità della totale svalutazione economica del dato patrimoniale, che può influenzare la fattibilità del piano, ovvero alterare il giudizio circa la convenienza del concordato che costituiscono requisiti irrilevanti ai sensi dell'art. 173, comma 3. La valutazione di attendibilità della svalutazione economica totale dei beni ammortizzabili operata nella proposta concordataria e confermata dal professionista attiene insomma a controllo di merito e non di legittimità, ed è quindi rimessa al solo ceto creditorio. Il tessuto argomentativo in cui si articola la decisione, palesemente immune dal vizio di motivazione denunciato, illustra corretta esegesi del quadro normativo di riferimento e la conclusione, parimenti corretta, che la Corte del merito ne ha tratto in relazione alla peculiarità della vicenda in esame. Premessa indefettibile di ogni altra considerazione è che il registro dei beni ammortizzabili in discorso venne prescritto a carico degli esercenti attività d'impresa dal D.P.R. n. 600 del 1973l, art. 16, perchè vi fossero annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali ed al fine di rilevarne le movimentazioni, e quindi, con una prima semplificazione al fine di ridurre alcuni adempimenti contabili per imprenditori e professionisti attuata con il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, ne è stata abolita l'obbligatorietà, potendo le annotazioni essere effettuate anche nel libro degli inventari (ex art. 2217 c.c.), per le imprese in contabilità ordinaria e nel registro IVA degli acquisti (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 25), per le imprese in contabilità semplificata, sino ad ampliarne con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, la possibilità di deroga alla sua tenuta a condizione che le relative annotazioni venissero effettuate sul libro giornale. Non più pertanto obbligatorio a partire dalla data del 21 febbraio 1997, il registro non rientra all'evidenza tra le scritture contabili obbligatorie previste dal codice civile nell'art. 2214 c.c.. Stante la sua precipua funzione di natura fiscale, essendo finalizzato ad indicare le deduzioni dal reddito d'impresa delle quote d'ammortamento dei beni strumentali (Cfr. Cass. n. 9876/2011), la sua omessa allegazione alla proposta concordataria non spiega ex se incidenza alcuna in chiave nè formale nè sostanziale. Non influisce, sul piano formale, sulla regolare tenuta delle scritture contabili, che peraltro, giova ricordare, sono state espunte dal catalogo dei documenti prescritti a corredo della domanda di concordato dal disposto della L. Fall., art. 161, applicabile ratione temporis che ne affida la verifica, a mente del comma 3, alla relazione del professionista attestatore; non rileva sul piano sostanziale, potendo il valore contabile dei beni ammortizzabili desumersi dalle annotazioni contenute nei libri obbligatori citati, e quello di realizzo da ogni altra documentazione messa a disposizione dell'attestatore dall'imprenditore. E' dunque priva di fondamento la tesi difensiva del ricorrente che in sostanza desume in via automatica dall'omessa acquisizione del registro in discorso l'assenza del riscontro di veridicità dei dati contabili da parte dell'attestatore ed in logica conseguenza il difetto di tale requisito, e quindi il deficit d'informazione dei creditori concretante vizio genetico della proposta concordataria, ed evoca il potere di controllo del giudice sulla fattibilità giuridica della proposta, senza però dedurre se in corso di procedura venne quanto meno allegata la non veridicità in concreto dei dati contabili attinti dai libri obbligatori, ovvero se risultò la falsità della documentazione comprovante il loro valore di realizzo. Ed invero nella specie, il professionista attestatore, che segnalò tempestivamente nella sua relazione l'omessa consegna del registro in discorso per gli ultimi due anni, secondo quanto emerge dalla scansione della vicenda procedimentale rappresentata negli atti del presente ricorso, ebbe cura di dichiarare il valore contabile dei beni che ivi avrebbero dovuto essere annotati traendolo dal bilancio, e quindi, sulla scorta degli ulteriori elementi che correttamente acquisì aliunde, ne riscontrò e dichiarò l'assenza del valore di realizzo. L'omissione, riscontrata dallo stesso professionista, non concreta pertanto all'evidenza nessuna delle condizioni che legittimano la revoca della procedura ai sensi della L. Fall., art. 173. Anzitutto non ha inciso sull'ammissibilità della domanda di concordato perchè; come premesso, da quel registro detta istanza non doveva essere corredata ai sensi della L. Fall., art. 161, e comunque quel registro non rappresentava libro obbligatorio, e per l'effetto neppure ne era previsto il successivo deposito ai sensi della L. Fall., art. 170; perchè l'attestatore nel dare atto di quella mancanza, attinse correttamente il valore dei beni ammortizzabili dalle scritture contabili, nelle quali era e poteva essere indicato a partire dal 21 febbraio 1997 in cui cessò il carattere obbligatorio del registro in discorso per esigenze di semplificazione, ed attestò la veridicità di tale dato siccome pacificamente ivi regolarmente indicate-perche infine, attesa la regolarità del distinguo operato tra il valore contabile, tratto dai libri obbligatori, e quello di realizzo, eseguì siffatto ultimo calcolo attingendo ai documenti acquisiti, incontestati quanto a regolarità e veridicità. Dovendosi escludere il difetto di veridicità della relazione attesa la sua conformità in parte qua/alle scritture obbligatorie, in cui all'evidenza i valori contabili dei beni ammortizzabili erano confluiti, e dovendosi per l'effetto ritenere la legittimità del piano, i limiti del cui sindacato suggestivamente ma inopportunamente sono dal ricorrente evocati al pari della distinta funzione attribuita all'ufficio del commissario rispetto all'attività svolta dal professionista, la prescritta corretta e veritiera informativa ai creditori risulta regolarmente attuata. Non trova applicazione pertanto applicazione il disposto della cennata L. Fall., art. 173, comma 3, ultimo cpv che legittima la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento in caso di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni d'ammissibilità del concordato. Parimenti inapplicabile è la richiamata disposizione in relazione all'ulteriore profilo evocato nel secondo mezzo. Sostiene la Corte del merito che il potenziale artificio derivante dalla valutazione prognostica del totale azzeramento del valore economico dei beni ammortizzabili, ritenuto dal primo giudice idoneo a rappresentare ai creditori una situazione ingannevole, non potrebbe essere sanzionato con la revoca del concordato, dal momento che la L. Fall., art. 173, comma 1, ha riguardo all'accertata e non alla potenziale attività d'occultamento o dissimulazione dell'attivo, che deve essere peraltro inizialmente ignota. Simili evenienze non ricorrono nella specie sia perchè l'occultamento dell'attivo non è stato accertato dal commissario ma solo ipotizzato, sia perchè l'omissione non è stata scoperta in corso di procedura ma risulta evidenziata nella stessa proposta concordataria. La decisione con puntuale e logica motivazione argomenta il corretto percorso esegetico del disposto normativo riferito, cui il ricorrente contrappone argomenti di critica fondati su costruzione logica meramente astratta, secondo cui l'occultamento del registro rappresenterebbe dato irrefutabile in quanto tratto a mò di assiomatico corollario dalla sua omessa acquisizione da cui, ancora in automatica consequenzialità, discenderebbe l'occultamento da parte dell'imprenditore dei beni ammortizzati, siccome indicati dal professionista a valore di realizzo pari a zero. Meramente supposto ma non assistito da specifica allegazione, siffatto percorso critico non trova il necessario sostegno, che la Corte del merito avrebbe ignorato, dal momento che l'attività d'occultamento di attivo da distribuire ai creditori non venne accertata dal commissario, che la prospettò solo in via meramente presuntiva quale ipotesi astratta non concretasi in constatata attività di dismissione dei beni ovvero del loro depauperamento o occultamento, di cui non vi è cenno nella stessa difesa del ricorrente nè tanto meno nel decreto di revoca del concordato. La tesi difensiva del ricorrente in conclusione declina in via assiomatica i fatti nell'archetipo dell'atto in frode, non contrapponendo dati concreti ai rilievi correttamente argomentati dalla Corte territoriale (che ha predicato per la configurabilità dell'ipotesi considerata la prova dei fatti sottostanti e la loro successiva scoperta. L'esclusione del valore di realizzo dei beni, che in sostanza concreterebbe l'attività fraudolenta legittimante la revoca L. Fall., ex art. 173, comma 1, non accertata dal commissario, non è dalla mera segnalazione dell'omissione desumibile in concreto, in assenza del necessario corredo di ulteriori fatti concretanti la preordinazione a sottrarre parte dell'attivo alle ragioni dei creditori. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato che affida ad un solo mezzo la violazione del disposto della L. Fall., art. 7, prospettando la carenza di legittimazione dell'ufficio del P.M. a chiedere la revoca della procedura. Le spese della presente fase di legittimità, a carico del ricorrente soccombente, vanno liquidate come da dispositivo.
La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole nella misura di Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013
Norme
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I.La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime. Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Bozza dei “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”Emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in pubblica consultazione fino al 21.4.2015
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori - Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi
Tutta la Giurisprudenza
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I) Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
- Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10889 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 2016, n. 18091
- Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
- Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
- Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706
II) Sulla proposizione della domanda di concordato
III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo
V) Sul conflitto di competenza
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2017, n. 10826 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2130
VIII) Sull’abuso dello strumento concordatario
- Corte di Cassazione, sez. VI, 21 Agosto 2020, n. 17532 (Rel. Campese)(c)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)(b)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9936
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935
IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
X) Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero
XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale
XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”
XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.
XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.
XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.
XVII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva
XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore
XX) Sul concetto di dati aziendali
XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato
XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XXIV) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.
XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XXVII) Sulla prededucibilità degli atti legalmente compiuti
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
XXVIII) Sugli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato
XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo
XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F
XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F
XXXVII) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie