Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Giurisprudenza
Hits: 326
Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
Giurisprudenza
Hits: 326
Giurisprudenza
Hits: 326
Norme
I.
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
III.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it) - Bankitalia: 17° aggiornamento delle istruzioni sulla Centrale dei Rischi
(tratto da ilsocietario.it) -
Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013. Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
-
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E. D.L. 6 luglio 2001, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali
-
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E. Concordato preventivo e transazione fiscale
-
Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53. Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
-
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002. Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
-
Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88. Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
Tutta la Giurisprudenza
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
I) Sul controllo d’ufficio in ogni fase del permanere delle condizioni di ammissibilità e dell’assenza di atti in frode
II) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
- Cassazione civile, ord. sez. I, 4 agosto 2017, n. 19611 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. I, 03 maggio 2017, n. 10712 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3813
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n. 18546
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2012, n. 5657
- Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
III) Sul compimento di atti in frode ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2019, n. 10105 (Rel. Solaini)
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2018, n. 7379 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11540 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25165 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25164 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
- Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6240
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191
- Cassazione civile sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23387
- Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2011, n. 17038
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
IV) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
V) Sull’iniziativa del Tribunale nell’apertura del procedimento di revoca per atti in frode
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
VIII) Sulla convocazione del debitore ai fini delle declaratoria di revoca
X) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XII) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XIII) Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.
XIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XV) Sull’interazione fra giurisdizione civile e penale in tema di atti in frode ai creditori
XVI) Sulla possibile natura non fraudolenta delle valutazioni estimative
XVII) Sull'irreclamabilità ex artt. 164/26 del provvedimento ex art. 173
XVIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.
XIX) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XX) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie