Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4695 (Rel. Mercolino)

“Il versamento della cauzione, assicurando da un lato la serietà della proposta concordataria ed aggiungendosi dall'altro alle garanzie prestate per l'adempimento delle condizioni offerte, trasferisce a carico del proponente il rischio della mancata attuazione, cui fa seguito in ogni caso l'incameramento della somma versata, e ciò tanto nel caso in cui la proposta sia stata formulata dal debitore quanto nel caso in cui sia stata formulata da un terzo assuntore, il quale non può considerarsi estraneo all'iniziativa, assumendo in proprio gli obblighi derivanti dall'omologazione
del concordato.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19604/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 135 L.F. Effetti del concordato


I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 135 L.F. Effetti del concordato

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image