Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
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Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2014, n. 23262
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“Nel caso di concordato fallimentare (o di concordato preventivo), l’accordo, intervenuto post omologa tra il debitore ed alcuni creditori chirografi, che prevede l'ulteriore riduzione del debito, non produce gli effetti esdebitatori di cui all’art. 184 L.F. Pertanto, l’accordo transattivo de qua non lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti del fideiussore del debitore, ma produce anche nei suoi confronti la stessa riduzione del debito garantito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1239 c.c e 1941 c.c.”. (massima redazionale)
Norme
Art. 135 L.F. Effetti del concordato
I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 135 L.F. Effetti del concordato
I) Sull’esdebitazione del fallito
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
I) Sull’esdebitazione del fallito
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
VI) Sugli effetti del versamento della cauzione nel concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie