Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 21/1/2013 n. 1346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
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Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 1346
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Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato
Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 1346
“Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 c.p.c., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’articolo 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l’accertamento dell’insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 21/1/2013 n. 1346
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 16658/2006 proposto da: M.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso l'avvocato SPINGARDI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTORI VITTORIO, giusta procura a margine del ricorso; - controricorrente -
CURATELA DEL FALLIMENTO IMPRESA M.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 265/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con sentenza in data 13 maggio 2005, la Corte d'appello di Ancona confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli in data 21 dicembre 2000 aveva revocato la sentenza di risoluzione del concordato preventivo e dichiarato il fallimento dell'ingegner M.A.. La corte pose le spese del giudizio d'appello a carico della curatela fallimentare, e liquidò gli onorari Euro 3.600,00.
2.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.A., con un atto affidato a un unico motivo, notificato il giorno 13 maggio 2006. Il fallimento non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3.
Con il ricorso si denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994 e dei successivi decreti in tema di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali. Il ricorrente assume che il valore della causa, che è di revoca della risoluzione del concordato preventivo, è di Euro 2.000.000,00, come risulterebbe dallo stato attivo e passivo; e chiede il riconoscimento degli onorari per studio della controversia, consultazioni con il cliente, comparsa conclusionale, e replica, per un totale di Euro 16.500,00.
4.
Il motivo è infondato. Esso si fonda su un errato criterio di calcolo del valore della causa, di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo e alla conseguente dichiarazione del fallimento del debitore. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa corte, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Sez. un. 24 luglio 2007 n. 16300). L'insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto. 5. In conclusione il ricorso è rigettato. In mancanza di difese del fallimento non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013
Norma
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (link da agenziaentrate.gov.it) - ODCEC Milano, Sistemi di allerta interna, Quaderno n. 71
Tutta la Giurisprudenza
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato
II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
III) Sulla risoluzione del concordato per insufficienza dell’attivo
IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo
VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato
VII) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
VIII) Sull’annullamento del concordato preventivo
IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.
X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.
XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato
XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato
XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione
XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni
XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo
XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie