Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
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Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15495 (Rel. Vella)
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“In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 140, co. 3 L.F. in tema di concordato fallimentare, sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza (oggi decreto) di omologazione o in violazione del principio della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni (pronuncia relativa a fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 67, co. 3, lett. e L.F.). Tale ordine può risultare violato anche ove riguardi creditori eventualmente emersi solo in sede fallimentare, proprio in considerazione del fatto che l'applicazione analogica dell'art. 140, co. 3 L.F. al concordato preventivo sconta la mancanza di una verifica del passivo; diversamente, il rischio rappresentato dalla emersione di crediti pretermessi in sede concordataria, resterebbe ingiustificatamente solo a carico dei creditori pregiudicati da pagamenti comunque effettuati in violazione della par condicio.”
Precedenti citati: Cass. 508/2016; Cass. 16738/2014; Cass. 17059/2007
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (link da agenziaentrate.gov.it) - ODCEC Milano, Sistemi di allerta interna, Quaderno n. 71
Tutta la Giurisprudenza
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato
II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
III) Sulla risoluzione del concordato per insufficienza dell’attivo
IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo
VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato
VII) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
VIII) Sull’annullamento del concordato preventivo
IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.
X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.
XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato
XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato
XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione
XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni
XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo
XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie