Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Giurisprudenza
Hits: 293
Cassazione civile, sez. I, 01 giugno 2016, n. 11395
Giurisprudenza
Hits: 293
Giurisprudenza
Hits: 293
“Ai sensi dell’art. 138 L.F., richiamato dall’art. 186 L.F. , presupposto per l'annullamento del concordato preventivo è unicamente l'accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, che ha indotto i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l'attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria (nella specie era stata dissimulata un’importante posta attiva risarcitoria derivante, secondo il Suprema Collegio, dall’azione di responsabilità sociale all’evidenza promuovibile contro l’organo amministrativo in conseguenza di condotte illecite solo successivamente apprese dal Commissario, in quanto occultate nella procedura concordataria omologata, essendo peraltro irrilevante la possibilità per i creditori sociali di recuperare comunque direttamente tale posta attiva contro l’organo amministrativo attraverso la diversa azione ex art. 2394 c.c.).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (link da agenziaentrate.gov.it) - ODCEC Milano, Sistemi di allerta interna, Quaderno n. 71
Tutta la Giurisprudenza
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato
II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
III) Sulla risoluzione del concordato per insufficienza dell’attivo
IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo
V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo
VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato
VII) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
VIII) Sull’annullamento del concordato preventivo
IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.
X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.
XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato
XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato
XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione
XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni
XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo
XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie