Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
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Cassazione civile, ord., sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 23806 (Rel. Conti) (a)
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“L'inizio dell'azione esecutiva, vietata ai sensi dell’art. 168 L.F., deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva, che coincide con l'atto di pignoramento. Ne consegue che l'emissione e la notifica della cartella di pagamento possono legittimamente avvenire anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato appunto dal pignoramento, e non rientrando quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 1996/2019; Cass., 13913/2017; Cass., 22211/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso
I.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
II.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(2) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole “al decreto”, poste dopo le parole “creditori per titolo o causa anteriore”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola “esecutive” ha aggiunto le seguenti: “e cautelari”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(4) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
Prassi
- Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223
Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti. - Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
- Messaggio INPS, 24 aprile 2015, n. 2835 Imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e documento unico di regolarità contributiva (durc). precisazioni
- Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925
Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013) - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012
Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21 dicembre 2012, n. 41
Direzione generale per l’attività ispettiva – articolo 9 D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex articolo 186-bis L.F.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Nota del Ministero del Lavoro, 14 giugno 2010, n. 10382
Procedura D.lgs. n. 270/1999 – Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) nelle ipotesi di amministrazione straordinaria della società - Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Tutta la Giurisprudenza
Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso
Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso
I) Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
II) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo
III) Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
IV) Sulla natura non giudiziale dell'ipoteca erariale
VI) Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.
IX) Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi
X) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XI) Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
XII) Sulla non consecutio tra procedure concordatarie rispetto all’inefficacia del vincolo ipotecario
XIII) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
XIV) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
XV) Sulla sospensione della prescrizione
XVI) Sulla natura esecutiva della vendita coattiva della quota del socio moroso
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie