Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 2272 Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni

Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Giurisprudenza
 

I) Sul compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato

 

II) Sull’intervento dell’assuntore del concordato nel giudizio di Cassazione proposto dal curatore fallimentare

 

III) Sull’impugnabilità dei decreti emessi in fase esecutiva

 

IV) Sui poteri del giudice in tema di cancellazione dei vincoli afflittivi durante la fase di esecuzione del concordato

 

V) Sui poteri del giudice delegato e del tribunale in sede di verifica dell’esecuzione del concordato

 

VI) Sull’impugnabilità dei decreti del tribunale fallimentare

 

VII) Sull’efficacia del decreto di omologazione

 

VIII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare

 

IX) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato

 

X) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario

 

XI) Sul ruolo del curatore a concordato omologato

 

XII) Sui poteri officiosi del giudice

 

XIII) Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti ex art. 136 comma 3 L.F.

 

XIV) Sull’interruzione del processo dopo la chiusura del fallimento

 

XVI) Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento

 

XVII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi

 

XVIII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo

 

XX) Sulla natura del concordato fallimentare

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