Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato

I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 186. Risoluzione e annullamento del concordato. – I. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

II. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell’articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.

III. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

Giurisprudenza
 

I) Sulla liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato

 

II) Sulla non automaticità della dichiarazione di fallimento a seguito della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

IV) Sugli effetti della risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

V) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VI) Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato

 

IX) Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.

 

X) Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.

 

XI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XII) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XIII) Sull’istanza di fallimento anche in assenza di previa risoluzione o annullamento del concordato

 

XIV) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto

 

XV) Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato

 

XVI) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.

 

XVII) Sulla risoluzione del concordato e sulla decorrenza del termine annuale per la risoluzione

 

XVIII) Sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni

 

XIX) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo

 

XX) Sulla natura del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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