Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
	
			
				
		
					
					
		
			
			
						
			
															
						
				
 
 
 
	
		
 
 
	
 			
			
									
									
						
			
	
			
			
											 
		 
			 
	
			
	
		
		
					
			Norme
	
		
		
				
		
	
			
		
					
	
	
	Visite: 651
			
			
						
			
			
			
						
			I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Giurisprudenza
I) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
II) Sulla legittimazione dei creditori ad escutere la garanzia del concordato risolto
III) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie
