Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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I.
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
(1) Articolo sostituito dall’art. 127 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 141. Nuova proposta di concordato. – I. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.
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