Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
(1) Articolo sostituito dall’art. 126 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura. – I. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell’articolo 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.
Giurisprudenza
Non sono presenti elementi di Giurisprudenza in questo articolo.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie