Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente all'apertura del concordato preventivo, danno luogo a un credito dell'Amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, sicché, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni tributarie non risulta congelata.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 23322/2018; Cass., 7318/1987
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso



I.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
II.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
 

 

(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(2) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole “al decreto”, poste dopo le parole “creditori per titolo o causa anteriore”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola “esecutive” ha aggiunto le seguenti: “e cautelari”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(4) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

 

II) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo

 

VI) Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.

 

VIII) Sul pagamento del debitor debitoris

 

IX) Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi

 

XII) Sulla non consecutio tra procedure concordatarie rispetto all’inefficacia del vincolo ipotecario

 

XIII) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento

 

XVI) Sulla natura esecutiva della vendita coattiva della quota del socio moroso

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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