Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul mero rapporto di coordinamento e non pregiudizialità tra la procedura prefallimentare e quella concordataria
Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14684

“L’articolo 42 cod. proc. civ., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. possono essere impugnati soltanto con l’istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli articoli 161, nono comma, e 168 L.F. a seguito dell’ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamente connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non v’è rapporto di pregiudizialità”. (in www.dejure.it)
Cassazione civile sez. VI - 11/6/2013 n. 14684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
- Dott. BERNARDI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26659-2012 proposto da:
TME - TERMOMECCANICA ECOLOGIA SPA (OMISSIS), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI LAZZARO 22/A, presso lo studio dell'avvocato LA MARCA ERMANNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO ANTONIO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
TEC - TERMO ENERGIA CALABRIA SPA, in concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell'avvocato IZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AURICCHIO ANTONIO, SCATENA LAMBERTO, ABBATESCIANNI GIROLAMO giusta procura speciale in atti; - resistente - avverso il decreto n. 98/2012 Pref. del TRIBUNALE di LA SPEZIA del 17/10/2012, depositato il 18/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO; è solo presente l'Avvocato La Marca Ermanno difensore del ricorrente; sono solo presenti gli Avvocati Izzo Giovanni e Auricchio Antonio; è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 9.11.012, ha sospeso, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 9 e L. Fall., art. 168, il procedimento promosso da T.M.E. Termomeccanica Ecologica s.p.a. per ottenere la dichiarazione di fallimento di T.E.C. Termo Energia Calabria s.p.a. Il giudice ha rilevato che T.E.C, era stata ammessa al concordato preventivo con riserva, L. Fall., ex art. 161, comma 6, e che pertanto operava nei suoi confronti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ivi compresa quella concorsuale, sino alla definizione della procedura minore. T.M.E. ha impugnato il provvedimento con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in base all'unico rilievo che, non essendovi rapporto di pregiudizialità fra procedura di concordato preventivo e procedura fallimentare, non poteva ritenersi operante il disposto dell'art. 295 c.p.c.. T.E.C, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso va dichiarato inammissibile. L'art. 42 c.p.c., che prevede che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e pertanto non trova applicazione in fattispecie, diverse da quella in esso contemplata, di c.d. sospensione impropria (cfr. Cass. n. 8714/95). Nel caso in esame la sospensione non è stata disposta per motivi di pregiudizialità, ma in ragione della ritenuta improcedibilità, in pendenza di concordato, di una domanda di fallimento, equiparabile, quanto ai suoi effetti, ad un' esecuzione forzata (di natura collettiva). Ne consegue che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza. La conclusione non si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. (ord.) n. 3059/011, che si è limitata ad affermare che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza di una domanda del debitore (non ancora delibata) di ammissione al concordato preventivo, in quanto fra le due procedure non v'è rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto riconducibile, al contempo, ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento, che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario. Va aggiunto che il provvedimento impugnato ben assolve a tale esigenza, non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti, e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla ed. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi della L. Fall., art. 168. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013
Norme
I.
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
III.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 160 L.F. Presupposti per l’ammissione alla procedura

 

VIII) Sull’abuso di diritto in materia fiscale durante una procedura concorsuale

 

X) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità

 

XI) Sulla non obbligatorietà di garantire una percentuale di pagamento in caso di concordato con cessione dei beni

 

XII) Sulla ristrutturazione dei debiti mediante cessioni di partecipazioni sociali

 

XIII) Sulle differenze tra cessione concordataria "pro solvendo" e "pro soluto"

 

XIV) Sul controllo del Tribunale in ordine alla veridicità dei dati aziendali in caso di cessione dei beni

 

XV) Sulla relazione giurata del professionista

 

XVI) Sull’inammissibilità della rinuncia della domanda concordataria

 

XIX) Sul concordato preventivo di gruppo

 

XX) Sul pagamento dei creditori di grado prelatizio anteriore in caso di crediti tributari non falcidiabili

 

XXI) Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”

 

XXII) Sull’interpretazione della proposta concordataria

 

XXIII) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili

 

XXIV) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili

 

XXV) Sulla facoltatività del patto di stralcio dei prelatizi

 

XXVII) Sull’abuso dello strumento concordatario

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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