Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROSELLI Federico - Presidente
- Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
- Dott. LORITO Matilde - Consigliere
- Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere
- Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
contro
P.Q.M.
I.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
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Cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2014, n. 13625
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Sul beneficio dell’ esonero dal pagamento del contributo di mobilità
Cassazione civile sez. lav.,16 giugno 2014, n. 13625
“Il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 223/1991, non spetta nel caso in cui l’atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale risulti adottato, non dal commissario giudiziale successivamente al decreto di ammissione alla procedura concorsuale (ovvero dal liquidatore giudiziale ad omologa avvenuta), ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. Ciò in quanto la procedura di concordato preventivo, ai fini del predetto beneficio, deve considerarsi come iniziata con l’emissione del decreto ex art. 163 L.F. del tribunale”. (massima redazionale)***
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROSELLI Federico - Presidente
- Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
- Dott. LORITO Matilde - Consigliere
- Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere
- Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 15305-2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in atti; contro ATLAREX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUZZONI GIOVANNI, giusta delega in atti; - controricorrente - e
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (già ESATRI S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 804/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2008 r.g.n. 135/07; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY; udito l'Avvocato MARITATO LELIO; udito l'Avvocato FLAUTI ALESSANDRA per delega DE DOMINICIS TOMMASO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atlarex s.r.l. in data 1.12.1999 chiedeva al Tribunale di Vigevano di essere ammessa al concordato preventivo con cessione di beni ai creditori e contestualmente avviava la procedura di mobilità ex L. n. 223 del 1991. Con decreto del 9.3.2000, il Tribunale di ammetteva la società alla procedura per concordato preventivo e nominava il commissario giudiziale; in data 3.4.2001 omologava poi il concordato con cessione dei beni, nominando il liquidatore giudiziale. In data 3.10.2003 veniva notificato alla società verbale di accertamento dell'Inps nel quale veniva contestato il mancato versamento della tassa d'ingresso alla mobilità per 44 dipendenti, a motivo del fatto che l'esonero di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, non era applicabile perchè all'epoca della richiesta della procedura di mobilità non era stato ancora nominato il commissario giudiziale, nè tantomeno omologato il concordato preventivo. In data 24 marzo 2005 veniva poi notificata dal concessionario per la riscossione cartella di pagamento per Euro 319.571,96 per contributi e somme aggiuntive. L'opposizione proposta da Atlarex s.r.l. veniva respinta dal Tribunale di Pavia, ma la decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 804 del 2008 rideterminava l'ammontare dei contributi richiesti, escludendo le rate con scadenza successiva al 9.3.2000 (data del decreto di ammissione al concordato e nomina del commissario giudiziale). Riteneva la Corte che da tale momento la società fosse formalmente nelle condizioni di poter essere esonerata dal contributo di mobilità, sussistendo sia il requisito della cessazione dell'attività, sia la nomina del commissario giudiziale; osservava poi che la domanda di esonero, già precedentemente presentata dal liquidatore sociale, era stata fatta propria sia dal liquidatore giudiziale che dal commissario giudiziale, che avevano chiesto al Giudice delegato l'autorizzazione ad opporsi all'accertamento ispettivo. Per la cassazione di tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso, cui ha resistito Atlarex s.r.l. in liquidazione, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Sintesi dei motivi di ricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi, compendiati nei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis c.p.c. operante ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza d'appello (30 giugno 2008). 1.1. Come primo motivo il ricorrente deduce "Nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c." e sostiene che la Corte di merito, riducendo l'ammontare dei contributi, avrebbe deciso su una domanda non proposta o comunque sulla base di elementi di fatto e circostanze mai allegate.
1.2.
Come secondo motivo lamenta "Omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Addebita alla Corte di avere erroneamente ritenuto che, chiedendo al giudice delegato l'autorizzazione ad agire in giudizio, gli organi della procedura concorsuale avrebbero fatto propria la domanda avente ad oggetto il beneficio contributivo presentata alcuni anni prima dal liquidatore, facendo retroagire la successiva diversa condotta agli effetti di un adempimento mai posto in essere al momento in cui è stato autorizzato il concordato preventivo e nominato il commissario giudiziale.
1.3.
Come terzo motivo lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 3", addebitando alla Corte d'Appello di non avere considerato che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di ingresso alla mobilità spetta solo nell'ipotesi in cui la messa in mobilità sia disposta dal commissario giudiziale o dal liquidatore giudiziale, organi della procedura concorsuale e non, come nel caso, dal liquidatore della società.
2.
Esame dei motivi di ricorso. Il ricorso è fondato.
2.1.
La L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 (abrogato con effetto dal 1 gennaio 2017 dalla L. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. a)) prevede che "per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale". L'art. 3 della stessa legge, intitolato "Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali" (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 70, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis, comma 1, lett. h), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) al comma 3 dispone poi che: "Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto". La norma, al fine di tutelare interessi socialmente rilevanti, attribuisce tanto al commissario giudiziale quanto al liquidatore, a seconda che la necessità sorga prima o dopo l'omologazione, un eccezionale potere di gestione dell'impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare (anche tramite la cessione dell'azienda) l'attività imprenditoriale e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente, con esonero in entrambi i casi dell'obbligo di pagare il relativo contributo (così Cass. S.U. n. 3597/2003).
2.2.
La questione posta dal terzo motivo di ricorso - che appare logicamente preliminare alle altre - è stata esaminata e risolta in senso favorevole alla tesi dell'Inps da questa Corte con la sentenza n. 19422 del 18/12/2003, che, in relazione ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame, - dopo avere premesso che la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura - ha affermato che deve escludersi che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 3, spetti nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale - che costituisce l'atto richiesto per la collocazione in mobilità "gratuita" per le imprese in concordato preventivo con cessione dei beni soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore ancora prima di questo momento, contestualmente al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo. La soluzione, cui occorre dare continuità, è fondata sulla considerazione che la ratio della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, come ricostruita nella decisione sopra citata delle Sezioni unite di questa Corte (n. 3597/2003), è quella dell'esigenza, avvertita dal legislatore, di subordinare il collocamento in mobilità, e il beneficio dell'esenzione dall'onere economico del versamento del contributo, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell'organo deputato alla funzione - secondo una definizione dottrinaria - di "consulenza nel controllo". E ciò in quanto la mera richiesta di autorizzazione al concordato preventivo non implica affatto un accertamento dello stato di insolvenza, venendo questo esclusivamente dichiarato dal debitore interessato. Del resto, la ripetuta indicazione nella disposizione dei soggetti legittimati ad avviare gratuitamente la procedura di mobilità, e cioè del curatore, del liquidatore e del commissario, e non anche dell'imprenditore per il caso del concordato - nonostante lo stesso anche dopo l'ammissione alla procedura, conservi l'amministrazione del proprio patrimonio e dell'azienda - è, con tutta evidenza, significativa in tale ultimo senso.
2.3.
Quanto alle questioni poste con i primi due motivi, si deve osservare che il beneficio in questione ha carattere unitario e non può essere frammentato in relazione al periodo anteriore e successivo alla nomina del commissario giudiziale, come ha fatto il giudice di merito: la disposizione sopra riportata prevede infatti la quantificazione di un importo complessivo (pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore) che viene ripartito in trenta rate mensili, e non di un importo che matura progressivamente nel tempo. Inoltre, la collocazione in mobilità dei lavoratori è frutto di una procedura la cui fase di avvio è stata frutto di una valutazione e decisione dell'imprenditore e non degli organi della procedura concorsuale come previsto dalla norma.
2.4.
Dalla natura unitaria del contributo e dei presupposti per il relativo esonero discende altresì che questo non possa neppure derivare da un comportamento successivo degli organi del concordato, considerato che la procedura di mobilità una volta attivata non richiede una loro conferma o ratifica e che essi devono prendere atto al momento dell'istanza di ammissione al concordato della situazione (aziendale e debitoria) quale si è determinata per effetto del già avvenuto avvio da parte del liquidatore sociale della procedura di mobilità. 2.5. Neppure può ritenersi che l'autorizzazione da parte degli organi della procedura ad agire in giudizio per ottenere l'esonero dal contributo configuri una ratifica dell'avvio della mobilità, considerato che pare piuttosto finalizzata a ridurre i costi della mobilità già attivata per decisione altrui.
3.
Conclusioni. Il ricorso dell'Inps dev'essere conclusivamente accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da Atlarex S.p.A.. La novità della questione giuridica affrontata in relazione alla peculiarità della soluzione adottata dalla Corte di merito, determina la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Atlarex s.r.l. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014
Norme
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
I.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
II.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltrecentoventi (2) giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. (3)
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma.
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. (4)
III.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo comma.
IV.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. (5)
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. (5)
V.
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. (5)
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. (5)
VI.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. (5)
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. (5)
VII.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (5)
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (5)
________________
(1) Rubrica modificata dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito la parola "trenta" con la parola "centoventi".
(3) Numero aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(4) Numero aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 4 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
(2) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito la parola "trenta" con la parola "centoventi".
(3) Numero aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(4) Numero aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 4 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4 Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E
Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 agosto 2010, n. 42/E
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – articolo 11 del Tuir
Tutta la Giurisprudenza
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
I) Sulla legittimità costituzionale dell’art. 163 L.F.
II) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2018, n. 21175 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10711 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586
- Cassazione civile, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
III) Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
- Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11300 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8100
- Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2012, n. 20667
- Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2009, n. 18236
IV) Sul classamento dei creditori
V) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
VI) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie