Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. III - 3/4/2013 n. 8102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente
- Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
- Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere
- Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
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Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
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Sulla legittimazione processuale del liquidatore nel concordato con cessione dei beni Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
“Nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, diversamente da quanto si verifica nel fallimento, il debitore è l’unico legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento di crediti proposta dopo la sua omologazione, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nelle controversie che investono lo scopo liquidatorio della citata procedura; tuttavia, pur non essendo il liquidatore legittimato passivo, né litisconsorte necessario del debitore nei suddetti giudizi di accertamento, ove egli vi intervenga, (trattandosi di interventore adesivo che si inserisce nel processo tra altre persone lasciando invariato l’oggetto della lite nonostante l’ampliamento del numero dei partecipanti) deve necessariamente ipotizzarsi un litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio, non esaurendosi in un solo grado l’interesse dell’interventore ad influire con la propria difesa sull’esito dello stesso e configurandosi, diversamente, il rischio di un conflitto di giudicati per effetto della definitività della sentenza resa nei confronti dell’interventore rimasto estraneo ai successivi gradi di giudizio”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. III - 3/4/2013 n. 8102
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente
- Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
- Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere
- Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sui ricorsi 18932-2007 e 24044-2007 proposti da:
CONCORDATO PREVENTIVO n. (OMISSIS) CESSIONE BENI TRANS WORLD FILM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETROLUCCI Andrea, che lo rappresenta e difende per delega in atti; - ricorrente in ric. 18932/07 e controricorrente in ric. 24044/07 - nonchè successivamente FALLIMENTO TRANS WORLD FILM S.P.A., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN, 15, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO MARIA MUSTO, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti; - interventore in ric. 18932/07 - contro ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge; - controricorrente in ric. 18932/07 e ricorrente incidentale in ric. 24044/07 - e
TRANS WORLD FILM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 2206/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 6384/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; udito l'Avvocato FLAVIO MARIA MUSTO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza del 15 maggio 2006, la Corte di appello di Roma confermava la decisione di rigetto assunta dal Tribunale della stessa città in relazione alla domanda proposta dalla Trans World Film S.p.A. (anche T.W.F.) - poi appellante principale - per sentir dichiarare, nei confronti del convenuto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (anche I.P.Z.S.), la nullità, l'annullabilità, la rescindibilità e la risoluzione di una serie di contratti inter partes, stipulati tra il 1989 ed il 1994, aventi ad oggetto la produzione e lo sfruttamento commerciale dei volumi monografici, delle fotografie e dei filmati componenti la collana "Roma Imago Urbis", con richiesta altresì di inibizione all'Istituto di utilizzare i diritti ed i materiali inerenti l'opera e condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti dalla attrice, stimati in L. 30 miliardi. La Corte capitolina rigettava altresì l'appello incidentale proposto dall'I.P.Z.S. avverso la reiezione della domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per colpa della controparte e per il ristoro dei danni asseritamente patiti. La decisione veniva assunta nella contumacia del Concordato preventivo con cessione dei beni della T.W.F. S.p.A., in persona del liquidatore giudiziale p.t., il quale era intervenuto nel giudizio di primo grado, "facendo proprie le difese dell'attrice".
2.
- Quanto all'appello principale della Trans World Film S.p.A., la Corte territoriale, dopo aver disatteso in generale il motivo concernente la rescindibilità dei contratti per dedotta lesione ultra dimidium, in assenza di "prova sia dell'approfittamento dello stato di bisogno, sia dello stesso stato di bisogno (diverso e più rilevante ... da quello che normalmente affligge l'imprenditore in cerca di finanziamenti)", sia per la insussistenza stessa della asserita detta lesione, ossia "di condizioni palesemente inique imposte alla società", delibava per ciascun contratto i profili di nullità e di risoluzione addotti dalla T.W.F., che riteneva infondati. In relazione, poi, all'appello incidentale dell'I.P.Z.S., il giudice del gravame lo rigettava per carenza di censure specifiche avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande risarcitorie "per totale mancanza di prova in ordine al quantum ... mancando anche un sufficiente supporto per procedersi ad una valutazione equitativa".
4.
- Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Concordato preventivo n. (OMISSIS) con cessione dei beni della Trans World Film S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale del beni ceduti, affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi. Ha resistito con controricorso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, avverso il quale ha resistito con controricorso il Concordato preventivo ricorrente principale. Non ha svolto difese la Trans World Film S.p.A. in liquidazione, ritualmente intimata.
5.
- Successivamente, in data 4 ottobre 2011, è stata depositata procura speciale alle liti in favore dell'avv. Flavio Musto da parte del curatore del Fallimento della società Trans World Film S.p.A., nominato con sentenza del Tribunale di Roma del 13 maggio 2011, a seguito della risoluzione del Concordato preventivo omologato con sentenza del Tribunale di Roma n. 11845 del 1999; in forza di tale procura è stato conferito mandato al difensore "affinchè rappresenti e difenda la suddetta società in fallimento, nel ricorso proposto a suo tempo dal Concordato preventivo della medesima, dinanzi alla Corte di Cassazione". La stessa Curatela fallimentare ha poi depositato, in prossimità dell'udienza, "atto di costituzione" (datato 7 gennaio 2013 e notificato all'I.P.Z.S. ed alla Trans World Film S.p.A. in liquidazione).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
- I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..
2.
- E' preliminare, ed assorbente dello scrutinio nel merito (con ciò esimendo il Collegio dal dare conto dei motivi di impugnazione), l'esame di talune questioni che attengono direttamente, o comunque gravitano intorno, al ricorso principale proposto dal Concordato preventivo della Trans World Film S.p.A. ed alla successiva costituzione del Fallimento della medesima società.
2.1.
- Va premesso che l'anzidetto Concordato, in persona del liquidatore giudiziale, si è costituito nel corso del giudizio di primo grado, intentato dalla T.W.F. in bonis, quale interventore "ad adiuvandum delle domande spiegate" dalla società attrice, come si deduce espressamente nel ricorso per cassazione (p. 3). Lo stesso Concordato è poi rimasto contumace in appello - a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado effettuata, in via principale, dalla T.W.F.) - ed ha quindi impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi a questa Corte adducendo, non soltanto la qualità di interventore e, dunque, parte del giudizio di merito, ma anche la sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi, un'ipotesi riconducibile all'art. 111 cod. proc. civ..
2.2.
- Invero, come già rilevato da questa Corte, con la sentenza n. 16534 del 28 settembre 2012, in analoga vicenda giudiziaria, che vedeva coinvolte le medesime parti, la natura dell'intervento del Concordato preventivo della T.W.F., soggetto ratione temporis alla disciplina originaria della legge fallimentare, deve ricondursi alla figura del c.d. intervento adesivo dipendente. Ciò alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale il quale assume che "la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione" (tra le tante, Cass., 13 aprile 2005, n. 7661). In tale ottica, infatti, il "il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, per il fallimento" (Cass., 16 marzo 2007, n. 6211; Cass., 25 febbraio 2008, n. 4728). Principi, questi, che trovano altresì conforto nell'affermazione, resa da Cass., 27 ottobre 2000, n. 14206, per cui "non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in generale nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito". Sicchè, in armonia con i richiamati principi, si è altresì affermato, con specifico riguardo alla posizione che il liquidatore e, quindi, il Concordato può assumere intervenendo in giudizi introdotti dal debitore, che "nella procedura concordataria, a differenza di quanto accade nel fallimento, il debitore è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura; tuttavia, pur non essendo il liquidatore legittimato passivo, nè litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti, ove egli intervenga in tali giudizi, trattandosi di interventore adesivo che si inserisce nel processo tra altre persone lasciando invariato l'oggetto della controversia nonostante l'ampliamento del numero dei partecipanti, deve necessariamente ipotizzarsi un litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio, non esaurendosi in un solo grado l'interesse dell'interventore ad influire con la propria difesa sull'esito della lite e configurandosi, diversamente, la possibilità di un conflitto di giudicati per il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'interventore rimasto estraneo ai successivi gradi di giudizio" (Cass., 20 maggio 2004, n. 9643). Nel caso di specie, il giudizio a suo tempo introdotto dalla società T.W.F. in bonis, quanto alla sua posizione, non integrava - in via sopravvenuta al concordato - un giudizio inerente direttamente lo scopo liquidatorio della procedura, bensì un giudizio avente ad oggetto una pretesa risarcitoria nei confronti della controparte contrattuale (I.P.Z.S.), basata sulla richiesta caducazione di una serie di contratti (per plurime cause: rescissione, nullità, risoluzione) e, dunque, una lite attiva non concernente la liquidazione del patrimonio esistente, bensì l'acquisizione di un bene. Riguardo ad esso la sopravvenienza del concordato determinava esclusivamente un interesse del concordato a controllare lo svolgimento giudiziale, atteso che l'eventuale esito della lite poteva assumere rilievo indiretto sulle operazioni concordatarie. L'intervento del Concordato nel giudizio di primo grado si è, quindi, connotato come intervento adesivo dipendente, volto a preservare l'interesse ad uno svolgimento del giudizio funzionale alle operazioni concordatarie; ed in tal senso lo stesso Concordato - come in precedenza accennatosi -ha qualificato il proprio intervento coma "ad adiuvandum". Peraltro, tale ricostruzione non troverebbe ostacolo neppure nell'ipotesi in cui si ritenga che la domanda proposta sia idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, per cui alla legittimazione dell'imprenditore si viene ad affiancare quella del liquidatore giudiziale dei beni, posto che tale ultima posizione è comunque strettamente all'esigenza di coordinare la conservazione della legittimazione del debitore con la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (cfr. Cass., 27 luglio 2006, n. 17159; Cass., 30 luglio 2009, n. 17748). In ragione di siffatto intervento il Concordato ha, pertanto, assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, come di regola nel caso di intervento adesivo dipendente (vedi, tra le altre, Cass., 26 luglio 1996, n. 6760), e, dunque, correttamente è stato evocato, in modo rituale, nel grado di appello, in cui è rimasto contumace. Ne consegue che nei confronti del Concordato preventivo della T.W.F. deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto, di recente ribadito dalla sentenza n. 5992 del 17 aprile 2012 delle Sezioni Unite civili (in precedenza, tra le tante, Cass., 10 agosto 2007, n. 17644; Cass., 16 febbraio 2009, n. 3734), secondo cui "l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato". Donde, l'inammissibilità del ricorso proposto dal Concordato preventivo della T.W.F. S.p.A. in liquidazione, interventore adesivo dipendente, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 maggio 2006, in assenza dell'impugnazione della stessa sentenza ad opera della T.W.F. S.p.A. in liquidazione, a suo tempo appellante principale.
2.3.
- E', altresì, inammissibile la "costituzione" nel presente giudizio di legittimità del Curatore del Fallimento della T.W.F. S.p.A., il quale, con atto del 7 gennaio 2013 (notificato sia all'I.P.Z.S., che alla TRANS WORLD FILM S.p.A. in liquidazione, e che segue il deposito, in data 4 ottobre 2011, di procura speciale alle liti conferita dal Curatore per il presente giudizio), si è riportato "integralmente ai motivi articolati dal ricorrente Concordato Preventivo in sede di ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'accoglimento". Inammissibilità che emerge, in ogni caso, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che la Curatela ripeta, in questa sede, la propria posizione processuale da quella del Concordato, sia ove si reputi meglio che la sua legittimazione derivi da quella della società T.W.F. già in liquidazione (ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 1). Nel primo caso, infatti, ridonderebbe sulla posizione della Curatela la già affermata inammissibilità dell'intervento del Concordato preventivo; nel secondo caso rileverebbe, invece, la mancata impugnazione della sentenza di appello da parte della società T.F.W. in bonis, essendosi così esaurito, per la consumazione dei relativi termini, il potere di impugnare anche da parte della Curatela Fallimentare, succeduta alla società anzidetta.
3.
- Deve essere invece dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale proposto dall'I.P.Z.S.. Va, infatti, osservato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 maggio 2006 e non notificata; il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, quindi, il 30 giugno 2007 (1 anno e 46 giorni), mentre il ricorso incidentale (unitamente al controricorso) è stato notificato il 20 settembre 2007 (e depositato il 4 ottobre 2007). Sicchè, deve trovare applicazione il principio, consolidato (tra le altre, Cass., 20 febbraio 2004, n. 3419), per cui l'inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione determina, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., comma 2, l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve o lungo per impugnare; nè in senso preclusivo dell'anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto (come nella specie) nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., comma 1, costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.
4.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale consente di compensare per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti.
LA CORTE riunisci i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; dichiara, altresì, interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013
Norma
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento del credito
III) Sugli atti posti in essere su autorizzazione del giudice delegato
IV) Sull’autorizzazione del conferimento di incarico al professionista
V) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna
VI) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
VII) Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori
VIII) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
IX) Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
X) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XI) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XII) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XIII) Sull'abuso dello strumento concordatario
XIV) Sulla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris posteriormente al pignoramento trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie