Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. III, 20 gennaio 2015, n. 825

“Rappresentando una deroga alla regola del concorso tra creditori, la compensazione trova applicazione anche se i debiti/crediti divengano liquidi ed esigibili posteriormente al deposito del concordato preventivo, purché il fatto genetico estintivo delle contrapposte obbligazioni sia comunque sorto anteriormente a tale deposito”.
(massima redazionale)
Norma

Art. 169 L.F. Norme applicabili



I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
II.
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
 

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1°  marzo 2013, n. 2/E
    Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore





Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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