Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 7/5/2009 n. 10548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere
- Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere
- Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
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Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2009, n. 10548
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Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2009, n. 10548
“In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell’articolo 56 L.F. (richiamato dall’articolo 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell’ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all’incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l’obbligo di quest’ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest’ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 7/5/2009 n. 10548
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere
- Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere
- Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
CENTRO GENERALE MACCHINE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario e Liquidatore Giudiziale e dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro BANCA POPOLARE ANTONIANA VENETA S.P.A.; - intimata - sul ricorso 27405-2004 proposto da: BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato ALESSI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PAOLA CARDELLI di ROMA - Rep. n. 17540 del 26.11.04; - controricorrente e ricorrente incidentale -
CENTRO GENERALE MACCHINE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario e Liquidatore Giudiziale e dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1329/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato CLAUDIO CAMICI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell'incidentale; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato GIUSEPPE ALESSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; in subordine, l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale; per il rigetto dell'incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.7.1996 la Centro Generale Macchine s.r.l. in concordato preventivo conveniva avanti al Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 91.883.776 - di cui L. 47.380.000 a fronte di effetti consegnati per l'incasso ed andati a buon fine e L. 44.503.776 a fonte di titoli rinegoziati dalla stessa banca - che la B.N.A. aveva incassato dopo la presentazione da parte della C.G.M. della domanda di ammissione al concordato preventivo e preteso di compensare con il proprio credito nei confronti della C.G.M. per scoperto di conto corrente; chiedeva inoltre la restituzione degli altri effetti depositati "salvo buon fine" o delle somme incassate a tale titolo. La B.N.A. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che fra le parti era insorto un rapporto di cessione di crediti equiparabile ad un'operazione di sconto ovvero era intervenuta, quando l'attrice era ancora "in bonis", una parziale compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. e L. Fall., art. 56 con lo scoperto di conto corrente. Con sentenza n. 14317/99 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che le operazioni bancarie in questione fossero riconducibili alla figura del mandato all'incasso e che la B.N.A. avesse legittimamente opposto la compensazione tra i suoi crediti ed i debiti nei confronti della C.G.M. ai sensi della L. Fall., artt. 56 e 169. Proponeva impugnazione la C.G.M. s.r.l. - in concordato preventivo ed all'esito del giudizio, interrotto a causa dell'intervenuta fusione per incorporazione della B.N.A. nella Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e successivamente riassunto nei confronti di quest'ultima, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 16.7.2003-18.3.2004 rigettava il gravame. Dopo aver confermato che con la consegna dei titoli e delle ricevute era stato conferito alla banca un mandato a riscuotere i relativi crediti, accompagnato dall'anticipazione al cliente dei rispettivi importi, osservava che legittimamente la banca aveva proceduto alla compensazione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche il suo debito era sorto in epoca precedente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, dovendosi a tal fine considerare il momento in cui la banca aveva ricevuto il mandato all'incasso. Riteneva infine generica la richiesta di restituzione o di pagamento dei titoli di cui la banca si sarebbe rifiutata di rendere conto. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la s.r.l. Centro Generale Macchine in concordato preventivo, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. che propone anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrati anch'essi con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. Centro Generale Macchine in concordato preventivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 56 nonchè contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, pur in presenza di un rapporto qualificato come mandato all'incasso, abbia ritenuto compensabili i rispettivi crediti sul rilievo che anche il debito della banca fosse sorto prima della domanda di ammissione al concordato preventivo, vale a dire al momento del conferimento del mandato, senza considerare che in tal caso l'obbligazione della banca sorge solo allorchè il mandato abbia avuto esecuzione con l'incasso degli importi corrisposti dal terzo debitore, verificatosi nel caso in esame sempre successivamente alla domanda di ammissione alla procedura minore. La censura è fondata. La Corte d'Appello ha correttamente richiamato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, che richiede ai fini della compensabilità delle opposte ragioni di credito prevista dalla L. Fall., art. 56 - espressamente recepito per l'ipotesi di concordato preventivo dalla L. Fall., art. 169 - la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto alla procedura concorsuale. Ma di tale enunciazione non ha fatto poi corretta applicazione nell'ambito della disciplina del mandato di cui non ha adeguatamente considerato la figura giuridica e gli effetti che ne discendono ai fini in esame. Il mandato all'incasso infatti, come quello conferito nel caso in esame alla banca con facoltà di compensazione con gli scoperti di conto corrente del mandante, non comporta a favore della banca, a differenza della cessione, alcun trasferimento del credito di cui rimane titolare il mandante. Di conseguenza, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso. E' evidente pertanto che il momento genetico di una tale obbligazione del mandatario è da individuare con riferimento, non già al conferimento del mandato, ma all'atto della riscossione del debito del terzo in quanto è da tale momento che sorge l'obbligo di restituzione della relativa somma al mandante. E poichè la riscossione da parte della banca è avvenuta, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo non avrebbe potuto la Corte d'Appello operare la compensazione in applicazione del principio, che essa stessa aveva enunciato, della necessità della preesistenza dei rispettivi crediti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione. Deduce che, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio avesse proposto anche la domanda relativa ai titoli affidati alla convenuta per curarne l'incasso e dei quali non aveva avuto più notizie e malgrado avesse altresì allegato le distinte relative, la Corte d'Appello, analogamente al Tribunale, abbia ignorato tali risultanze documentali, limitandosi a definire generica la domanda volta ad ottenere il rendiconto da parte del mandatario. La censura, così come prospettata, non contiene i requisiti necessari per considerarla autosufficiente e consentire a questa Corte di valutarne la fondatezza. Nel lamentare il mancato esame da parte dei giudici di merito dell'ulteriore domanda relativa ad altri titoli affidati alla banca per curarne l'incasso e di cui sostiene di non aver avuto più notizie, la ricorrente censura l'affermazione della Corte d'Appello che l'aveva ritenuta generica, ma, per dimostrare l'erroneità di una tale pronuncia, si limita a rinviare all'atto introduttivo del giudizio al quale avrebbe allegato le distinte relative unitamente a quelle riguardanti la prima domanda. Il sindacato di legittimità non presuppone però anche il potere- dovere di procedere alla ricerca ed alla lettura degli atti processuali dei giudizi di merito richiamati in ricorso allorchè non si discuta di vizi di ordine processuale ma si denunci, come nel caso in esame, un difetto di motivazione. Avrebbe dovuto la ricorrente indicare pertanto in modo specifico, unitamente al loro contenuto, gli estremi dei singoli titoli cui aveva fatto riferimento e dedurre altresì, al fine di contestare il giudizio di genericità espresso dalla Certe d'Appello, in quali termini, sia in primo grado che in appello, tali titoli sarebbero stati posti all'attenzione del giudicante. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'esame del ricorso incidentale della Banca proposto in via condizionata. Orbene, con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. denuncia omessa motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1720 e 1721 c.c.. Sostiene che, qualora si dovesse ritenere che non opera nel caso in esame la compensazione, essa ha diritto in ogni caso a trattenere le somme ai sensi degli artt. 1720 e 1721 c.c. che prevedono l'obbligo del mandante di rimborsare al mandatario le anticipazioni eseguite ed il diritto del mandatario di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dall'esecuzione del mandato con precedenza sul mandante e sui suoi creditori. Sostiene altresì che tale credito è munito di privilegio ai sensi dell'art. 2761 c.c., comma 2 e comporta anche il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. ed addirittura alla prededuzione ex art. 1721 c.c., con la conseguente inutilità della richiesta restituzione in quanto il credito della banca per le somme incassate dovrebbe essere comunque soddisfatto integralmente per il medesimo importo. L'articolato motivo di ricorso, come sopra riassunto, è infondato, non ricorrendo le condizioni per l'applicabilità delle richiamate disposizioni di legge. Le "anticipazioni", cui fa riferimento l'art. 1720 cc. nel prevedere l'obbligo del loro rimborso da parte del mandante a favore del mandatario, riguardano unicamente le spese affrontate da quest'ultimo per l'espletamento del mandato, come del resto risulta espressamente dal titolo della norma. In esse pertanto non possono considerarsi incluse le somme che il mandatario abbia percepito dal terzo, con la conseguente impossibilità di fondarvi il diritto del mandatario a trattenerle. Quanto all'art. 1721 c.c., esso prevede in sostanza una limitazione ai poteri riconosciuti al mandante dall'art. 1705 c.c., comma 2 di sostituzione al mandatario, riservando a quest'ultimo in ogni caso il diritto a soddisfarsi in prededuzione sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso. Ma nel caso in esame si è fuori da una tale ipotesi sia perchè nell'esecuzione del mandato ricevuto la banca non ha concluso alcun affare da cui sia derivato un nuovo credito per il mandante, come richiede invece la norma, e sia perchè, dovendosi essa collegare con il precedente art. 1720 c.c., il credito del mandatario deve ritenersi ancora una volta quello derivante dalle spese affrontate per l'attività gestoria e comunque ad essa inerenti e non già, come pretenderebbe la banca, il distinto credito basato sullo scoperto di conto corrente che si pone al di fuori del mandato e che costituisce solo la ragione che ha dato luogo alla stipulazione del mandato medesimo. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c., comma 2 in quanto i crediti vantati dalla banca sono quelli derivanti non dal mandato, come richiede la norma, ma, ripetesi, dallo scoperto di conto corrente, vale a dire da un diverso rapporto. Assolutamente fuor di luogo per le stesse ragioni è infine il richiamo al diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c., dovendosi ancora una volta rilevare che il credito vantato dalla banca non deriva dalle sue prestazioni conseguenti al mandato ricevuto ma dallo scoperto di conto corrente. Con il secondo motivo la Banca denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1858 c.c.. Sostiene che, poichè la banca anticipava l'intera somma portata dai titoli accreditandola su un c/c speciale e creando contestualmente una analoga disponibilità sul c/c ordinario utilizzabile dalla C.G.M. indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore ceduto, veniva posta in essere un'operazione simile allo sconto in quanto produce la cessione del credito a favore della banca ma da cui differisce perchè mentre nello sconto gli interessi vengono immediatamente detratti ed il cliente acquista l'immediata disponibilità del denaro con produzione a sua volta di interessi a favore del medesimo fino a quando l'importo non venga utilizzato, nell'accredito salvo buon fine la banca, ricevuto il pagamento del credito dal debitore ceduto alla scadenza del titolo, detrae tale somma da quella che il cliente accreditato ha utilizzato oltre gli interessi e le spese dei singoli utilizzi sino al pagamento del debitore ceduto. Anche tale censura è infondata. La tesi dedotta con il presente motivo di ricorso - con cui si sostiene l'esistenza di una cessione di credito in quanto l'operazione posta in atto sarebbe simile allo sconto bancario previsto dall'art. 1858 c.c. con la sola differenza che in tale secondo caso gli interessi vengono detratti immediatamente mentre nel caso di accredito salvo buon fine la detrazione avviene successivamente - non è stata esaminata dalla Corte d'Appello che ha risolto la controversia, come si è già evidenziato in relazione al primo motivo del ricorso principale, sul piano della compensabilità dei rispettivi crediti. Nè risulta dalla sentenza impugnata che una tale diversa fattispecie fosse stata prospettata dalla banca la quale, pur risultando vincitrice in primo grado, aveva l'onere di riproporla anche qualora l'avesse dedotta avanti al Tribunale con la comparsa di risposta. Il mancato assolvimento di un tale onere preclude la possibilità di far valere detta diversa prospettazione in questa sede di legittimità ed ogni valutazione quindi da parte di questa Corte. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta comunque la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo i requisiti richiesti per una decisione nel merito, va disposta la condanna della banca al pagamento a favore della Centro Generale Macchine s.r.l. in concordato preventivo della somma richiesta di Euro 47.454,00 pari alle originarie L. 91.883.776 oltre agli interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche in relazione ai giudizi di merito.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale. Rigetta il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Banca Antoniana Veneta s.p.a. al pagamento in favore del Centro Generale Macchine s.r.l. in concordato preventivo della somma di Euro 47.454,00 oltre agli interessi dalla domanda. Condanna inoltre la Banca al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in Euro 1.200,00 per diritti, Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 600,00 per spese oltre agli accessori di legge, quanto al giudizio avanti alla Corte d'Appello in Euro 800,00 per diritti, Euro 3.300,00 per onorario ed Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 5.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009
Norma
Art. 169 L.F. Norme applicabili
I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
II.
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
-
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 -
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Tutta la Giurisprudenza
Art. 169 L.F. Norme applicabili
Art. 169 L.F. Norme applicabili
II) Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
III) Sulla decorrenza degli interessi dovuti per il ritardato pagamento dell’IVA
IV) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie