Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 7 aprile 2011, n. 7978

“L’art. 111, co. 2, l.f. detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite ovvero la loro concreta utilità per la massa, né, tantomeno, il loro avvenuto svolgimento in un arco temporale ristretto, immediatamente precedente e/o susseguente al deposito della domanda (requisito, quest'ultimo, che non solo non è contemplato dalla norma e non appare da essa evincibile in via interpretativa, ma che risulterebbe di difficile ed incerta individuazione)”. 
 
(massima redazionale)
Norme

Art. 169 L.F. Norme applicabili

I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
II.
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
 

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
NORMA PRECEDENTE: D.LGS. N.5/2006
Art. 169. Norme applicabili (1). – I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1).
(1) Comma modificato dall’art. 144 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 169. Norme applicabili. – I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1).
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(1) Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l’illegittimità cost. del combinato disposto dell’art. 59, richiamato dal articolo, ove esclude le rivalutazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.
Prassi
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1°  marzo 2013, n. 2/E
    Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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