Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2024, n.12463 (Rel. Dongiacomo)

 

“Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. (nella specie l’autorità̀ giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario”.

Precedenti conformi citati in ordinanza: (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022)

(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

SENTENZA INTEGRALE

Norma

Art. 5Stato d’insolvenza – I. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

II. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

 
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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