Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2024, n.12463 (Rel. Dongiacomo)
“Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. (nella specie l’autorità̀ giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario”.
Precedenti conformi citati in ordinanza: (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022)
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)SENTENZA INTEGRALE
Art. 5. Stato d’insolvenza – I. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.
II. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.