Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi) (b)
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“L'accertamento dello stato di insolvenza -che deve essere compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento- rientra nel novero degli accertamenti di fatto di pertinenza del collegio del reclamo ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 19790/2015
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
SENTENZA INTEGRALE
Norma
Art. 5. Stato d’insolvenza – I. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.
II. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 5 L.F. Stato d'insolvenza
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie