Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Nel caso di concordato fallimentare (o di concordato preventivo), l’accordo, intervenuto post omologa tra il debitore ed alcuni creditori chirografi, che prevede l'ulteriore riduzione del debito, non produce gli effetti esdebitatori di cui all’art. 184 L.F. Pertanto, l’accordo transattivo de qua non lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti del fideiussore del debitore, ma produce anche nei suoi confronti la stessa riduzione del debito garantito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1239 c.c e 1941 c.c.”. (massima redazionale)
Norme

Art. 135 L.F. Effetti del concordato


I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Prassi
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Tutta la Giurisprudenza

Art. 135 L.F. Effetti del concordato

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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