Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. I, 25 settembre 2014, n. 20283

Sul Tribunale territorialmente competente
Cassazione civile sez . I , 25 settembre 2014, n. 20283

“La competenza per territorio sull'istanza di fallimento (e sul concordato preventivo), ai sensi della L. F., art. 9, va individuata nel luogo in cui la società ha la sede effettiva, cioè in cui è collocato il centro di direzione ed organizzazione dell'impresa sociale che si presume coincidere con quello in cui è situata la sede legale. Deve ritenersi irrilevante ex art. 9, comma 2, il trasferimento intervenuto nell'anno antecedente le istanze di fallimento (o la domanda di concordato). Tale presunzione potrebbe essere vinta ove risultasse il carattere soltanto formale della sede legale, svolgendosi in altro luogo le attività direttive ed organizzative dell'impresa” (massima redazionale)***

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso 18900/2013 proposto da:
FININD S.P.A., già F.I.S.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, CAMARFIN S.A.S. DI MARENCO MARCO & C. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA VESCOVIO presso l'avvocato MANFEROCE Tommaso, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati JORIO ALBERTO, OCCHIONERO GIANLEONARDO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro


TOTAL GAS & POWER LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso l'avvocato CHIOMENTI CRISTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati PASCALI Stefano, BERNAVA ANDREA, giusta procura speciale per Notaio MARTIN DENIS SILVERMAN di GERRARDS CROSS ENGLAND, apostilla di apostille del 12.10.1961; NLB D.D. LJUBLJANA, anche NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO, 55, presso lo STUDIO SCOCA, rappresentata e difesa dagli avvocati VETRO' FRANCESCO, ANDREA CRISMANI, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - contro FALLIMENTO FININD S.P.A., UNICREDIT S.P.A., MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI FININD S.P.A.; - intimati - sul ricorso 25646-2013 proposto da: FININD S.P.A., già F.I.S.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONFANTE GUIDO, OCCHIONERO GIANLEONARDO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro


NLB D.D. LJUBLJANA, anche NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELAGIO I 10 presso l'avvocato VETRO' FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CRISMANI, giusta procura a margine della memoria; - controricorrente -

contro


REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1501/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per le ricorrenti, l'Avvocato GIANLEONARDO OCCHIONERO che si riporta agli scritti; uditi, per la controricorrente NLB d.d., gli Avvocati ANDREA CRISMANI e FRANCESCO VETRO' che si riportano agli scritti già depositati; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'estinzione per rinuncia del ricorso n. 18900/13, per l'improcedibilità del ricorso n. 25646/13.

Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO


Rilevato che Finind s.p.a. e la sua controllante Caraarfin s.a.s. di Marenco Marco & C. proponevano reclamo a norma della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza del 3 aprile 2013 con la quale il Tribunale di Alessandria, adito nel dicembre 2012 con separate istanze da Unicredit s.p.a. e da Total Gas & Power Limited (d'ora in poi TGP), aveva dichiarato il fallimento di Finind s.p.a.; che nel reclamo si deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria rilevando, da un lato, che all'ubicazione della sede legale in (OMISSIS) sino al trasferimento in (OMISSIS) non corrispondeva che un mero recapito, essendo la sede effettiva di Finind - già F.I.S.I. - s.p.a. ubicata in (OMISSIS) sin dal 1993, al pari delle altre società aventi quale socio di riferimento il signor M.M., d'altro lato che anche il criterio di prevenzione avrebbe dovuto condurre alla affermazione della competenza del Tribunale di Asti, che con decreto del 29 marzo 2013 aveva ammesso la Finind, unitamente ad altre società del "gruppo Marenco" tra le quali la Camarfin, alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale; che il reclamo, cui resistevano sia la creditrice istante TGP sia l'intervenuta NLB d.d. Ljubljana (d'ora in poi NLB) che nel gennaio 2013 aveva presentato istanza di fallimento al Tribunale di Asti, veniva rigettato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza depositata il 9 luglio 2013, avverso la quale Finind e Camarfin proponevano ricorso per cassazione, cui resistevano con distinti controricorsi TGP e NLB; rilevato altresì che successivamente, con ordinanza depositata in data 11 novembre 2013, il Tribunale di Asti, premesso che con separato decreto in pari data aveva revocato il concordato preventivo cui aveva precedentemente ammesso Finind, e che con separata sentenza in pari data ne aveva dichiarato il fallimento, rilevava la sussistenza di un fallimento precedentemente emessa dal Tribunale di Alessandria, e richiedeva quindi d'ufficio a questa Corte il regolamento della competenza a norma della L. Fall., art. 9 ter e art. 45 c.p.c.; che tale procedimento - nel quale depositava memoria la sola NLB chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Alessandria - veniva quindi, su istanza di TGP, rimesso alla medesima pubblica udienza insieme a quello instaurato con ricorso ordinario; considerato che, con atto notificato a TGP e a NLB ed ai rispettivi procuratori domiciliatari il 12 maggio 2014, Finind e Camarfin hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione da esse proposto; che tale atto è stato depositato da TGP, senza adesione ex art. 391 c.p.c.; che, da ultimo, TGP e NLB hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.; ritenuto che il giudizio sul ricorso proposto da Finind e Camarfin deve essere dichiarato estinto per rinuncia regolarmente formata e comunicata alle altre parti costituite, la cui mancata adesione rileva solo ai fini del rimborso delle spese di lite, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4, cui le ricorrenti debbono essere condannate nella misura liquidata come in dispositivo; che, contrariamente a quanto sostenuto da NLB e dal Procuratore Generale, il conseguente passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del fallimento di Finind emessa dal Tribunale di Alessandria non rende inammissibile o improcedibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Tribunale di Asti, atteso che tale mezzo di risoluzione del conflitto in esame non trova ostacolo - per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis: Sez. 1, n. 2422/06; n. 3461/02; n. 9697/99) - nel giudicato, implicito o esplicito, formatosi su una delle sentenze dichiarative del fallimento del medesimo soggetto; ritenuto che la circostanza, cui fa implicito riferimento il Tribunale di Asti nell'ordinanza con la quale ha sollevato conflitto, della anteriorità della apertura della procedura di concordato preventivo ivi disposta rispetto alla sentenza dichiarativa emessa dal Tribunale di Alessandria, è inidonea a dirimere il conflitto, non potendo ritenersi - neppure a seguito della riforma della L. Fall., - che la ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo (peraltro ormai revocata) determini l'improcedibilità di qualsiasi istanza di fallimento, non essendo ciò previsto dalla medesima normativa e risultando comunque pregiudiziale la risoluzione della questione della competenza in base ai criteri previsti dalla L. Fall., art. 9 (cfr. Cass. 13.7.2011 n. 15440); ritenuto che, alla stregua di tali criteri, la competenza alla dichiarazione di fallimento di Finind debba attribuirsi al Tribunale di Alessandria; che infatti la competenza per territorio sull'istanza di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 9, va individuata nel luogo in cui la società ha la sede effettiva, cioè in cui è collocato il centro di direzione ed organizzazione dell'impresa sociale; che tale luogo si presume coincidere con quello in cui è situata la sede legale - cioè, nella specie, nel circondario di Alessandria, irrilevante dovendo ritenersi ex art. 9, comma 2, il trasferimento in (OMISSIS) intervenuto nell'anno antecedente le istanze di fallimento, ma tale presunzione potrebbe essere vinta ove risultasse il carattere soltanto formale della sede legale, svolgendosi in altro luogo le attività direttive ed organizzative dell'impresa; che nel caso in esame la suddetta presunzione non può dirsi vinta; che invero dalla documentazione in atti emerge come la sede legale di (OMISSIS) non costituisse affatto un mero recapito della subholding Finind ove alcun atto di gestione o decisione effettiva venisse assunto, risultando al contrario ivi tenute, nel corso degli anni sino al 2012, molteplici riunioni sia dell'assemblea sociale (ordinaria e straordinaria) sia del consiglio di amministrazione, come pure ivi risultano compiuti atti rilevanti di gestione, quali la deliberazione della prestazione di garanzia per rilevantissima somma in favore di TGP, la sottoscrizione della fideiussione per somma rilevante in favore di NLB, la sottoscrizione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2010; che la pacifica sussistenza di tali riscontri, indipendentemente dal numero - maggiore o minore - di risultanze documentali di attività sociali compiute anche nel territorio di (OMISSIS) ove opera il "gruppo Marenco" (elemento di per sè non decisivo: cfr. Cass. n. 12557/12), non consente di ritenere superata la presunzione di coincidenza della sede legale della Finind con la sede effettiva della stessa; ritenuto pertanto che deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Alessandria, con quanto ne consegue a norma della L. Fall., art. 9 bis.

P.Q.M.


La Corte dichiara estinto il giudizio n. 18900/13 e condanna le società ricorrenti, in solido, al rimborso in favore delle resistenti Total Gas & Power Limited e NLB d.d. Ljubljana delle spese del giudizio stesso, pari per ciascuna di esse a complessivi Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge; dichiara altresì la competenza del Tribunale di Alessandria alla dichiarazione di fallimento di Finind s.p.a. e dispone che al tribunale stesso siano trasmessi dal Tribunale di Asti gli atti della procedura fallimentare ivi aperta con sentenza in data 11 novembre 2013, che cassa senza rinvio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014

Norme

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

I.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’am­missione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
 
 
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

 

III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo

 

VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

 

IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero

 

XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale

 

XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”

 

XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.

 

XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.

 

XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.

 

XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore

 

XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato

 

XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta

 

XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.

 

XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.

 

XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento

 

XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato

 

XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni

 

XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo

 

XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F

 

XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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