Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Giurisprudenza
Visite: 285
Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 (Rel. Vella)
Giurisprudenza
Visite: 285
Giurisprudenza
Visite: 285
“Stante la mancanza della fase di accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, in quanto accertamento meramente amministrativo, non giurisdizionale, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta.
I creditori, pertanto, potranno far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, sul quale applicare la cd. falcidia concordataria”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 15495/2018; Cass. 20298/2014; Cass. 27489/2006; Cass. 2104/2002; Cass. 2780/2002
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
II.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato” con le parole “alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
I) Sugli effetti del concordato nei confronti dell’ex socio fideiussore
III) Sull’estensione degli effetti del concordato a tutti i creditori anteriori
IV) Sull’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili
V) Sulla limitazione degli impegni dell’assuntore
VII) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
VIII) Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
IX) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
X) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie