Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2571
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"Con l'omologazione del concordato il debitore resta definitivamente liberato da quella parte della sua obbligazione che è stata falcidiata con la proposta concordataria; conseguentemente chiusa la procedura ed eseguito il concordato, i creditori non possono più agire contro il debitore chiedendogli ciò che non hanno potuto realizzare attraverso la procedura concordataria (art. 184 l.fall.)"
(massima redazionale)
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