Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 (Rel. Vella) (a)
Art. 12. Morte del fallito – I. Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.
II. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
III. Nel caso previsto dall’articolo 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del c.c. nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.
Art. 12 L.F. Morte del fallito
Sull’applicabilità analogica dell’art. 12 al concordato preventivo liquidatorio