Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Giurisprudenza
Visite: 340
Cassazione civile, sez. I, 03 novembre 2016, n. 22284 (Rel. Nappi)
Giurisprudenza
Visite: 340
Giurisprudenza
Visite: 340
“Riaperto il fallimento a seguito di risoluzione di un concordato fallimentare, la legittimazione attiva per far valere la garanzia prestata da un terzo per l'esecuzione del concordato, non spetta al curatore del fallimento bensì ai singoli creditori già ammessi al passivo, atteso che sono questi ultimi a conservare, ai sensi dell’esplicita previsione dell'art. 140, co. 3, L.F., il diritto di garanzia verso il terzo, non ricorrendo, in mancanza di una espressa previsione normativa, un’ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16878/2002; Cass. 372/1964; Cass. 3173/1954.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
II) Sulla legittimazione dei creditori ad escutere la garanzia del concordato risolto
III) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie