Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 20/9/2010 n. 19858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
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Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2010, n. 19858
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Sui poteri del giudice delegato e del tribunale in sede di verifica dell’esecuzione del concordato
Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2010, n. 19858
“Il decreto del tribunale fallimentare che – investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell’assuntore – abbia escluso i crediti ammessi a seguito di istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 20/9/2010 n. 19858
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 24837/2008 proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore pro tempore, nella qualità di procuratore del BANCO DI NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso l'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. ENZO ROMANO di ROMA - Rep. n. 380111 del 27.01.2010; - ricorrente -
CONCORDATO FALLIMENTARE S.S., S.C., S.S.; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 22/04/2008, n. 291/08 V.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio; udito, per la ricorrente, l'Avvocato M.L. CASOTTI CANTATORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata al giudice delegato, il Curatore del Concordato fallimentare di S.S. chiedeva indicarsi le modalità di pagamento delle somme dovute al creditori da parte dell'assuntrice S.C.. Con Decreto 19 febbraio 2008, il giudice delegato ordinava all'assuntrice di provvedere al prescritti pagamenti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto. Avverso tale decreto quest'ultima proponeva reclamo L. Fall., ex art. 26, eccependo, in via preliminare, la mancata notifica al fallito del provvedimento impugnato. Nel merito, previa proroga del termini di adempimento del concordato, chiedeva subordinarsi il pagamento all'effettivo trasferimento in suo favore del beni concordatali. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la rettifica del dati contabili. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento depositato il 22.4.08, accoglieva parzialmente il reclamo, e per l'effetto, a parziale modifica del decreto del giudice delegato del 19.2.2008, riduceva l'importo delle somme da versarsi a cura dell'assuntrice nella misura di Euro 94.863,74, a titolo di pagamento del crediti privilegiati, nonchè nell'ulteriore misura del 25% del crediti chirografari tempestivamente ammessi; rigettava gli ulteriori motivi di reclamo. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo l'Italfondiario spa quale procuratrice della Intesa San Paolo spa cui non resiste con controricorso il fallimento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Italfondiario spa n.q. contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto che l'assuntore debba pagare solo i crediti ammessi tempestivamente al passivo e non anche quelli ammessi tardivamente. Osserva la Corte che l'impugnato provvedimento del Tribunale fallimentare contiene una pronuncia non rinvenibile nel precedente provvedimento del giudice delegato, oggetto di reclamo, e dovrebbe, in ipotesi, costituire la manifestazione di quei poteri amministrativi di cui il Tribunale medesimo è investito nell'ambito dell'intera procedura ai sensi della L. Fall., art. 23 che gli consentono di dare alle parti le istruzioni del caso.(Cass 5811/89). E' stato, infatti, osservato (Cass 3291/09) che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 136 (Cass. n. 11189 del 1995). I successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere i nell'esercizio del potere- dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finchè questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. nn. 12862/2002; Cass. n. 13626/1992). Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza (cass 3291/09). In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionaie, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare (Cass. n. 9240 del 1997Cass 3291/09). Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti,, non possono quindi - come questa Corte ha già affermato-essere rimesse e, comunque, decise dal giudice delegato e dal tribunale fallimentare (Cass 3291/09). In particolare, l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato (Cass 3291/09) e, in caso di contestazione circa la loro misura , deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811/1989; Cass. n. 9240 del 1997). Nel caso in esame ,pertanto ,in cui il Tribunale ha ,al di fuori dei poteri attribuitigli, interpretato la sentenza di omologazione ed escluso i crediti ammessi a seguito di istanze tardive, si è in presenza di un provvedimento abnorme viziato da carenza assoluta di potestà decisionale, che, risolvendo una controversia su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. (Cass 6083/78). Il provvedimento impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta va pertanto cassato senza rinvio. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010
Norme
Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato
I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
- Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 2272
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
. In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
- Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie