Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15414 (Rel. Nazzicone)
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“In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex articolo 176 L.F., con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo informato circa il proprio voto.”
Precedenti citati: Cass. 5689/2017; Cass. 13284/2012
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
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