Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11460 (Rel. Di Marzio)

 

In ordine all’esercizio delle azioni relative alle attività cedute vi è piena legittimazione del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni sia dal lato passivo – in ordine all’accertamento in via ordinaria di ogni pretesa creditoria – sia dal lato attivo, salva comunque  la facoltà di intervento, del L.G. Peraltro, qualora il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva del debitore concordatario si affianca, una volta intervenuta l’omologazione e nominato il L.G., quella di quest’ultimo quale contraddittore necessario.
Precedenti conformi enunciati in sentenza: : Cass. 10250/2001; Cass. 4301/1999; Cass. 9663/1999; Cass. 4033/1995; Cass. 1142/1991
(Francesca Cavaliere – IlCodiceDeiConcordati.it)

 

Norma

Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura



I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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