Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2024, n.18833 (Rel. Crolla)
“Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e integralmente i creditori privilegiati. La ragione della predetta risoluzione può anche consistere nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c.c.”
Precedenti conformi citati in ordinanza: Cass. 13446/2011, 11885/2014, 4398/2015, 18738/2018 e 20652/2019.
(Principio di diritto enunciato)
Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato
I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (link da agenziaentrate.gov.it) - ODCEC Milano, Sistemi di allerta interna, Quaderno n. 71