Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“In tema di prededuzione, l'art. 111, co. 2, L.F. nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare, in caso di concordato preventivo, non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma anche tutte quelle, pur anteriori, che, senza eccedentarietà, superfluità ovvero casualità di assunzione ed in ogni caso senza intento frodatorio, risultino, a prescindere dall’ammissione o meno alla procedura concorsuale, strumentali all’esito della stessa, senza pregiudicare la possibilità di adempimento della proposta tesa al miglior soddisfacimento dei creditori, tanto da risultare privi del carattere di straordinarietà e quindi assolvibili senza necessità di previa autorizzazione giudiziale ove pure il concordato non sia ancora ammesso.
Eccedentarietà, superfluità ovvero casualità di assunzione ed intento frodatorio, da dimostrarsi, ad opera dell’organo concorsuale, con valutazione ex ante, non potendo l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sè sola e pena la frustrazione dell’obiettivo della norma, escludere il ricorso all’istituto della prededuzione.”
(Nella specie, la Suprema Corte ha effettuato le seguenti esemplificazioni:
la funzionalità opera dunque e ad esempio quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento e il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, per quanto sia in iniziativa del debitore stesso, di una procedura concorsuale tra quelle di cui al R.D. n. 267 del 1942. Pertanto le prestazioni dell'attestatore, dello stimatore titolato, del professionista redattore o coadiutore del piano in preparazione, del legale redigente la domanda, per un verso integrano attività almeno astrattamente collocabili in relazione alla procedura instauranda o pendente già con il deposito della domanda giudiziale e per altro verso interrogano un preliminare e parallelo quesito sulla ragione per la quale dovrebbero essere considerate eccedenti l'ordinaria amministrazione. Non basta invero nè il loro costo assolto in modo diretto dal debitore, nè la datazione temporale del pagamento per trasformare i relativi atti solutori in atti di straordinaria amministrazione, che si rinviene invece rispetto alle  spese e gli impegni propri di una attività non corrente dell'impresa, nè intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento degli atti necessari all'instaurazione o all'ordinata evoluzione della procedura concorsuale; vi fuoriescono invece, dunque non necessitando di alcuna autorizzazione giudiziale, le operazioni enunciativamente richieste dalla legge stessa e ragionevolmente proprie di una prassi attinente all'obbligatorio complessivo corredo della domanda di apertura della procedura concorsuale).
Precedenti citati: Cass. 7579/2016; Cass.7066/2016; Cass. 3324/2016; Cass. 25998/2015; Cass. 22450/2015; Cass. 19013/2014; Cass. 5098/2014
(Luigi Amerigo Bottai e Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

I.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte del­l’at­tivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’am­missione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma (1).
II.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
III.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ra­gioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’am­mis­sibilità del concordato.
 

 

(1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.




Prassi
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Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

 

 

IV) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento

 

V) Sull’iniziativa del Tribunale nell’apertura del procedimento di revoca per atti in frode

 

VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

 

VIII) Sulla convocazione del debitore ai fini delle declaratoria di revoca

 

IX) Sul giudizio di revoca del concordato

 

XI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XII) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XIII) Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.

 

XV) Sull’interazione fra giurisdizione civile e penale in tema di atti in frode ai creditori

 

XVI) Sulla possibile natura non fraudolenta delle valutazioni estimative

 

XVII) Sull'irreclamabilità ex artt. 164/26 del provvedimento ex art. 173

 

XVIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.

 

XIX) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XX) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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