Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, co. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. Tutto ciò è conforme all’indirizzo della Suprema Corte, tale per cui la motivazione del provvedimento emesso per definire il procedimento in camera di consiglio può essere sommaria, potendo il giudice - tenuto ai sensi dell’art. 111 Cost. a dar prova di aver considerato tutta la materia controversa-  indicare gli elementi che lo hanno convinto ad assumere tale provvedimento, senza trascriverli nel decreto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16856/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 165 L.F. Commissario giudiziale



I.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
II.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
III.
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo (1).
IV.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis (1).
V.
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (2).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
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Art. 165 L.F. Commissario giudiziale

Art. 165 L.F. Commissario giudiziale

 
 

II) Sullo svolgimento del doppio incarico di commissario giudiziale e liquidatore

 

V) Sulla natura comunque professionale dell'attività svolta dal commissario giudiziale

 

VII) Sulla motivazione del decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale

 

 

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
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TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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